RISOLUZIONE
DEL PARLAMENTO EUROPEO
N. 1117 DEL 12 SETTEMBRE 1989
IL
PARLAMENTO EUROPEO
-
viste le petizioni n. 12/84 e n. 229/87;
- vista la Dichiarazione comune del Parlamento Europeo, del Consiglio
e della Commissione sui diritti umani del 24/04/1977;
- visto il preambolo dell'Atto unico Europeo con il quale si impegna
a sostenere i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza
e la giustizia sociale;
- vista la sua risoluzione del 29/10/1982 sul miglioramento della
salvaguardia dei diritti fondamentali nella CEE mediante misure legislative;
- vista la risoluzione sulle discriminazioni sessuali sul luogo di
lavoro;
- vista la risoluzione sulla violenza conto le donne;
- vista la relazione della commissione per le petizioni;
A.
considerando che la procedura relativa al cambiamento di sesso dei
transessuali non è ancora avviata e regolamentata in tutti
gli Stati membri della Comunità o che i relativi costi non
vengono assunti dall'assicurazione contro le malattie,
B. considerando che i transessuali vengono tuttora ovunque discriminati,
emarginati e, a volte, addirittura criminalizzati,
C. consapevole che il tasso di disoccupazione fra i transessuali è
del 60-80% durante la fase del cambiamento di sesso,
D. constatando che la transessualità costituisce un problema
psicologico e medico, ma è anche un problema della società
che non sa affrontare un cambiamento dei ruoli condizionati dal sesso
e fissati dalle tradizioni culturali,
1.
è convinto che la dignità umana e il diritto della personalità
debbono comprendere anche il diritto di condurre una vita rispondente
alla propria identità sessuale;
2. invita gli Stati membri ad emanare disposizioni che regolino il
diritto dei transessuali al cambiamento di sesso, sotto l'aspetto
endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico e le relative procedure
e vietino la loro discriminazione;
considera che tale procedura dovrebbe garantire almeno le seguenti
possibilità:
a) diagnosi differenziale, sotto l'aspetto psichiatrico/psicoterapeutico
del transessualismo per favorire l'autodiagnosi;
b) periodo di consulenza: accompagnamento e sostegno psicoterapeutico,
chiarimenti sul cambiamento di sesso, visite mediche;
c) trattamento ormonale/test del quotidiano, vale a dire vivere nel
nuovo ruolo sessuale per almeno un anno;
d) intervento chirurgico, previa autorizzazione da parte di un organismo
specifico composto da un medico specialista, uno/a psicoterapeuta
ed eventualmente da un/a rappresentante nominato/a dall'interessato/a;
e) riconoscimento giuridico: cambiamento del nome, rettifica del dato
riguardante il sesso sul certificato di nascita e sui documenti d'identità;
f) assistenza medica e psicoterapeutica dopo l'intervento;
3. invita il Consiglio d'Europa ad emanare una convenzione per la
tutela dei transessuali;
4. invita gli Stati membri a prendere le opportune misure affinché
i costi del trattamento psicologico, endocrinologico, chirurgico-plastico
ed estetico dei transessuali vengano rimborsati dall'assicurazione
contro le malattie;
5. invita gli Stati membri ad istituire consultori per i transessuali
che, a causa dell'adeguamento dei caratteri sessuali, hanno perso
senza colpa il lavoro e/o l'abitazione;
6. invita gli Stati membri ad istituire consultori per i transessuali
ed a sostenere finanziariamente le loro organizzazioni;
7. invita gli Stati membri a fare opera di informazione sui problemi
dei transessuali, in particolare presso gli addetti ai servizi sociali,
la polizia, l'anagrafe, l'amministrazione militare e le carceri;
8. invita la Commissione ed il Consiglio a precisare che le direttive
comunitarie sull'equiparazione di uomini e donne sul posto di lavoro
vieta anche la discriminazione dei transessuali;
9. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a predisporre
documenti di identità sui quali potrebbe essere, su richiesta,
indicata l'eventuale transessualità del titolare durante il
periodo dell'adeguamento dei caratteri sessuali, documenti che sarebbero
riconosciuti in tutta la Comunità;
10. invita il Consiglio e gli Stati membri a riconoscere, nel quadro
dell'armonizzazione del diritto d'asilo, le persecuzioni a causa della
transessualità come motivo per la concessione dello stesso;
11. invita la Commissione a mettere a disposizione, nel quadro dei
suoi programmi di intervento, stanziamenti destinati alle ricerche
sulla transessualità ed alla diffusione delle attuali conoscenze
mediche in materia;
12. invita la Commissione ad intervenire presso gli Stati membri affinché
essi prevedano speciali misure per facilitare il collocamento al lavoro
dei transessuali;
13. chiede di segnalare un ufficio presso la Commissione, al quale
possano essere denunciati i casi di discriminazione;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione
al Consiglio, alla Commissione, ai Governi ed ai Parlamenti degli
Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.