RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
N. 1117 DEL 12 SETTEMBRE 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO

- viste le petizioni n. 12/84 e n. 229/87;
- vista la Dichiarazione comune del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione sui diritti umani del 24/04/1977;
- visto il preambolo dell'Atto unico Europeo con il quale si impegna a sostenere i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale;
- vista la sua risoluzione del 29/10/1982 sul miglioramento della salvaguardia dei diritti fondamentali nella CEE mediante misure legislative;
- vista la risoluzione sulle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro;
- vista la risoluzione sulla violenza conto le donne;
- vista la relazione della commissione per le petizioni;

A. considerando che la procedura relativa al cambiamento di sesso dei transessuali non è ancora avviata e regolamentata in tutti gli Stati membri della Comunità o che i relativi costi non vengono assunti dall'assicurazione contro le malattie,
B. considerando che i transessuali vengono tuttora ovunque discriminati, emarginati e, a volte, addirittura criminalizzati,
C. consapevole che il tasso di disoccupazione fra i transessuali è del 60-80% durante la fase del cambiamento di sesso,
D. constatando che la transessualità costituisce un problema psicologico e medico, ma è anche un problema della società che non sa affrontare un cambiamento dei ruoli condizionati dal sesso e fissati dalle tradizioni culturali,

1. è convinto che la dignità umana e il diritto della personalità debbono comprendere anche il diritto di condurre una vita rispondente alla propria identità sessuale;
2. invita gli Stati membri ad emanare disposizioni che regolino il diritto dei transessuali al cambiamento di sesso, sotto l'aspetto endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico e le relative procedure e vietino la loro discriminazione;
considera che tale procedura dovrebbe garantire almeno le seguenti possibilità:
a) diagnosi differenziale, sotto l'aspetto psichiatrico/psicoterapeutico del transessualismo per favorire l'autodiagnosi;
b) periodo di consulenza: accompagnamento e sostegno psicoterapeutico, chiarimenti sul cambiamento di sesso, visite mediche;
c) trattamento ormonale/test del quotidiano, vale a dire vivere nel nuovo ruolo sessuale per almeno un anno;
d) intervento chirurgico, previa autorizzazione da parte di un organismo specifico composto da un medico specialista, uno/a psicoterapeuta ed eventualmente da un/a rappresentante nominato/a dall'interessato/a;
e) riconoscimento giuridico: cambiamento del nome, rettifica del dato riguardante il sesso sul certificato di nascita e sui documenti d'identità;
f) assistenza medica e psicoterapeutica dopo l'intervento;
3. invita il Consiglio d'Europa ad emanare una convenzione per la tutela dei transessuali;
4. invita gli Stati membri a prendere le opportune misure affinché i costi del trattamento psicologico, endocrinologico, chirurgico-plastico ed estetico dei transessuali vengano rimborsati dall'assicurazione contro le malattie;
5. invita gli Stati membri ad istituire consultori per i transessuali che, a causa dell'adeguamento dei caratteri sessuali, hanno perso senza colpa il lavoro e/o l'abitazione;
6. invita gli Stati membri ad istituire consultori per i transessuali ed a sostenere finanziariamente le loro organizzazioni;
7. invita gli Stati membri a fare opera di informazione sui problemi dei transessuali, in particolare presso gli addetti ai servizi sociali, la polizia, l'anagrafe, l'amministrazione militare e le carceri;
8. invita la Commissione ed il Consiglio a precisare che le direttive comunitarie sull'equiparazione di uomini e donne sul posto di lavoro vieta anche la discriminazione dei transessuali;
9. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a predisporre documenti di identità sui quali potrebbe essere, su richiesta, indicata l'eventuale transessualità del titolare durante il periodo dell'adeguamento dei caratteri sessuali, documenti che sarebbero riconosciuti in tutta la Comunità;
10. invita il Consiglio e gli Stati membri a riconoscere, nel quadro dell'armonizzazione del diritto d'asilo, le persecuzioni a causa della transessualità come motivo per la concessione dello stesso;
11. invita la Commissione a mettere a disposizione, nel quadro dei suoi programmi di intervento, stanziamenti destinati alle ricerche sulla transessualità ed alla diffusione delle attuali conoscenze mediche in materia;
12. invita la Commissione ad intervenire presso gli Stati membri affinché essi prevedano speciali misure per facilitare il collocamento al lavoro dei transessuali;
13. chiede di segnalare un ufficio presso la Commissione, al quale possano essere denunciati i casi di discriminazione;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Governi ed ai Parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.