L'Approfondimento ESCLUSIVA
DI CRISALIDE
LEGGE MANCINO: SOTTO ATTACCO L'INSERIMENTO DELLA IDENTITA' DI GENERE FRA LE CONDIZIONI CHE GENERANO AGGRAVANTI NEI REATI PER ODIO O PREGIUDIZIO Una
premessa doverosa. Non ci si stupisca se qualche volta io sia in
possesso di informazioni ancora non rese pubbliche o rese tali ma
di cui nessuno parla. Transgender che abbiano dedicato la loro militanza
allo studio invece che alla propaganda populista in Italia ce ne
sono pochi. !Si contano, fra FtM ed MtF, sulla punta delle dita
di una sola mano. E' evidente e giusto che la politica, talvolta,
senta il bisogno di un confronto con persone che siano contemporaneamente
direttamente interessate da un problema e dotate di una base decente
di conoscenza acquisita sia sul campo, sia studiando. Non sono (e
se lo fossi non lo propaganderei) una che rivendica alla prostituzione
una sorta di "laurea honoris causa" in sociologia.
Le mie parole, da sempre, sono più scritte che volatili,
in base all'antico detto latino secondo il quale "scripta manent,
verba volant" (gli scritti restano, le parole volano). Quindi
la Comunità Europea e le Corti Europee non si sono dimenticate
di noi, ma non utilizzano il termine che ormai anche i bambini usano,
per identificare le condizioni transgenere: identità di genere. In considerazione dello scopo della direttiva 76/207, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, l' art. 5, n. 1, di detta direttiva osta al licenziamento di un transessuale per motivi connessi al suo mutamento di sesso. Infatti, poiché il diritto di non essere discriminato a causa del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana, la sfera d' applicazione della direttiva non può essere ridotta alle sole discriminazioni dovute all' appartenenza all' uno o all' altro sesso, ma si estende alle discriminazioni determinate dal cambiamento di sesso. Invero queste sono basate essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso dell' interessato, giacché licenziare una persona per il motivo che intende subire o ha subito un cambiamento di sesso significa usarle un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata appartenere prima di tale operazione. La Direttiva Europea sulle pari opportunità che aggiorna la citata 76/207, ampliando i diritti alle pari opportunità, riprende questa (ed analoghe altre) sentenza, purtroppo in modo inappropriato e persino interpretabile in modo opposto a quanto voluto dai Giudici, se non si risale alle origini citate dalla stessa Direttiva. La consideranda n. 3 della Direttiva Europea 2006/54 EC del 5 luglio 2006 "Sull'implementazione del principio di pari opportunità ed eguale trattamento di uomini e donne, in materia di impiego ed occupazione" dice testualmente: The Court of Justice has held that the scope of the principle of equal treatment for men and women cannot be confined to the prohibition of discrimination based on the fact that a person is of one or other sex. In view of its purpose and the nature of the rights which it seeks to safeguard, it also applies to discrimination arising from the gender reassignment of a person. Che, tradotto in italiano dovrebbe essere: La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso. Cosa ci dicono "in soldoni" questi due testi? Che tutte le leggi, regolamenti ecc. che si ispirino alle pari opportunità fra i sessi non possono essere applicate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a chi sia egosintonico con il proprio genere, ma devono esserlo anche per le persone con un genere (e non "identità di genere) egodistonico: quindi alla persona che - per la Corte - intenda subire o ha subito un cambiamento di sesso e -per la traduzione nella Direttiva - alla persona che abbia subito un cambiamento di sesso. Per l'Italia e la grande maggioranza dei paesi Europei l'interpretazione letterale del testo del secondo capoverso della consideranda della Direttiva Europea suona come un "nonsense" giuridico. Infatti chi abbia già subito un cambiamento di sesso, di norma è anagraficamente riassegnato e pertanto rientra "d'ufficio" nelle pari opportunità fra i sessi. L'espressione "discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso" - affinché sia coerente con le Sentenze che la stessa Direttiva richiama - non può pertanto che assumere un significato "in itere", che all'espressione "cambiamento di sesso, non attribuisca il significato della sola fine di un percorso, ma di tutto il percorso, fin dal primo giorno che la persona si affida alle cure dei Sistemi Sanitari Pubblici con la diagnosi di "Disforia di Genere" (così come previsto dall'ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che l'Italia finanzia e a cui aderisce). Quanto in Italia siano di fatto applicate le leggi sulle pari opportunità per le persone transgender è sotto gli occhi di tutti: zero. Difficile anche vincere le cause di lavoro per una diffusa impreparazione sull'argomento sia degli studi legali, sia dei Giudici italiani in merito alle deliberazioni europee a riguardo. Dobbiamo ricordare che i "nostri casi" sono rari, si presentano raramente davanti alle corti italiane, per la semplice ragione che noi transgender siamo una minoranza estrema nel paese (secondo l'Onig non più di un tremila persone). Per questa ragione ci si batte affinché la consideranda 3 della Direttiva citata, venga meglio tradotta e inserita nel testo della nuova legge italiana sulle pari opportunità. Anche in questo caso però non compare la parola "identità di genere", ma solo "cambiamento di sesso", sia terminato, sia - per la Corte - anche soltanto "nelle intenzioni". Transessuale, Genere e "cambiamento di sesso" (che deriva da una diagnosi di "Disforia di Genere" prevista dall'ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) sembrano essere gli unici termini cui si possa far riferimento nelle leggi italiane, affinché siano coerenti con le disposizioni europee di varia provenienza. Li riassumo:
Inoltre
la legge Mancino non si occupa di "pari opportunità".
Fa un salto in avanti nella protezione di strati della società
vittime di stigma sociale. Per alcune di queste categorie, i reati
sulla persona derivanti da odio o pregiudizio, costituiscono, per
questa legge, un aggravante penale. Come possiamo reagire, e farlo in tempi brevi, per non farci escludere? Chinare la testa ai diritti che ci vengono assegnati dalla UE con parole che non ci piacciono o restare fuori dalle protezioni offerte dalla legge pur di difendere una parola, un concetto? Personalmente
sono una persona idealista, ma non ideologica. E fondamentalmente
so che le persone che le Associazioni come Crisalide, rappresentano,
non sono poi così interessate alle parole quanto ai diritti
di fatto. Piaccia o non piaccia alle Destre, è fondamentale che per noi transgender sia applicata la legge Mancino. Vi è un motivo che vale su tutti gli altri. Sei omicidi (quindi escludendo le violenze che non portano alla morte) su una popolazione di 3000 persone, rappresentano lo 0.2% di eliminazione fisica all'anno. Sarebbe come ignorare l'assassinio di circa 5000 donne l'anno solo per il fatto di essere donne. Qualcuno si sognerebbe di mettere in discussione che si tratterebbe di una condizione di "stigma sociale"? Qualcuno discuterebbe se fossero reati tali da meritare una aggravante di pena, se questa fosse la condizione femminile oggi? Questa
la risposta che io so dare alla politica che mi interroga. Se altre
persone sanno individuare altre risposte, semplici perché
devono stare in poche righe, si facciano avanti velocemente. Il
sapere è diffuso e nessuno è padrone incontrastato
della conoscenza: mirella@mirellaizzo.it è dove scrivere
per migliori proposte. Genova mercoledì 31 ottobre 2007 |