Relazione e R.D. 9 luglio 1939 (in Suppl. alla Gazz.
Uff., 1° settembre, n. 204). - Ordinamento dello stato civile
[omissis]
TITOLO VIII
Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e cognomi.
CAPO I.
Dei cambiamenti e delle aggiunte di cognome.
ART. 153. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Re Imperatore per mezzo del ministro per la grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.
ART. 154. La domanda è presentata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza.
Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al ministro per la grazia e giustizia con il suo parere e con tutti i documenti necessari.
ART. 155. Il ministro, se crede che la domanda merita di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:
1° ad inserire per sunto la sua domanda nella Gazzetta ufficiale del regno, con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito nell'articolo seguente;
2° a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere durata di giorni sessanta consecutivi e deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.
Il ministro, con decreto che autorizza la pubblicazione, può' prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda e l'invito anzidetto, ed inoltre che tanto il sunto quanto l'invito siano inseriti una o più volte in determinati giornali.
ART. 156. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data dell'ultima affissione, inserzione o notificazione.
L'opposizione si fa con atto notificato al ministro per la grazia e giustizia per mezzo di ufficiale giudiziario.
ART. 157. Trascorso il termine di sessanta giorni indicato nell'articolo che precede, il richiedente, affinché possa essere promosso il decreto reale di concessione, presenta al ministro per la grazia e giustizia:
1° un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
2° un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni;
3° la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Se alla domanda è stata fatta opposizione, il ministro per la grazia e giustizia deve sentire il parere del consiglio di Stato.
CAPO II.
Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e dei cambiamenti di cognomi in casi speciali.
ART. 158. Salvo quanto è disposto nell'articolo 166 per la rettifica degli atti di nascita ivi indicati, chiunque vuole cambiare il nome od aggiungere al proprio un altro nome, ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine illegittima, deve farne domanda al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda che deve essere corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato, si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o cognome oppure il nuovo nome o cognome che si intende assumere.
In nessun caso possono essere attribuiti, in via di cambiamento del precedente cognome, ai sensi del comma primo di questo articolo, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo in cui trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza, né cognomi che sono denominazioni di località, né casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari.
ART. 159. Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che essa merita di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:
1° ad inserire per sunto la domanda nella Gazzetta ufficiale del regno con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro il termine stabilito nell’articolo seguente;
2° a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.
ART. 160. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o della inserzione.
L'opposizione si fa con atto notificato al procuratore generale per mezzo di ufficiale giudiziario.
ART. 161. Trascorso il termine di trenta giorni indicato nell’articolo precedente, il richiedente presenta al procuratore generale un esemplare della Gazzetta ufficiale del regno, in cui fu fatta la inserzione, ed un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante la eseguita affissione e la sua durata.
Il procuratore generale, accertata la regolarità dell'inserzione e delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
Il decreto, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato a cura del richiedente, per mezzo di ufficiale giudiziario, agli opponenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al ministro della grazia e giustizia, che decide sentito il parere del consiglio di Stato.
Al decreto si applicano le disposizioni dell'art. 8 della tabella A allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n.3279, sulle concessioni governative e dell'art. 3, allegato F, del regio decreto 26 settembre 1935, n.1749.
ART. 162. In tutti i casi di cambiamenti di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti o i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, se l'interessato si trova in disagiata condizione economica.
L'interessato, che intende usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato del podestà relativo alla sua condizione economica e un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se egli si trova iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con la indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.
I predetti certificati devono essere rilasciati in carta non bollata dal podestà e dall'ufficio distrettuale delle imposte del comune di origine e del comune dove l'interessato ha la sua residenza o il domicilio.
La dispensa dalle tasse è accordata con decreto del procuratore generale, il quale dispone altresì la inserzione nella Gazzetta ufficiale del regno senza spese.