Considerazioni sulla nuova Direttiva Europea 2006/54 del 5/7/2006
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

updated 11/12/2006

La nuova Direttiva Europea, per la prima volta nella storia del Parlamento Europeo, cita il diritto alle pari opportunità delle persone transgender e transessuali.
E' una novità storica per il movimento trans europeo. E saremmo pronti a festeggiarla se non vi fossero margini interpretativi per i quali, tale citazione, può diventare determinante o meno a seconda di come verrà scritta la legge italiana di ricezione della stessa Direttiva.
Un paio di questioni relative sia al "posizionamento" della citazione stessa, sia alla scrittura e alla traduzione ufficiale dello stesso "riferimento", diventeranno lo spartiacque che potrà far diventare questa Direttiva un passo storico in avanti per i diritti delle persone transgender od una mera presa di posizione astratta con ben poche ricadute immediate (se non attraverso le sedi giudiziarie e con risultati non garantiti) su reali pari opportunità applicabili alle persone transgender
L'articolo 3 delle premesse della citata Direttiva infatti recita:

(3) The Court of Justice has held that the scope of the principle of equal treatment for men and women cannot be confined to the prohibition of discrimination based on the fact that a person is of one or other sex. In view of its purpose and the nature of the rights which it seeks to safeguard, it also applies to discrimination arising from the gender reassignment of a person.
(3) La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.

La parte finale del testo non è stata tradotta in italiano letteralmente. Mentre la versione inglese parla di riassegnazione di genere di una persona, la traduzione italiana fa riferimento al cambiamento di sesso. L'italia sembra non voler prendere in considerazione ciò che in Europa è norma. Che è il genere e non il sesso la questione in ballo sulle pari opportunità. In ogni caso entrambe le versioni sembrano peraltro non precise rispetto al testo della Corte Europea di Giustizia che ha dato il là a questo punto. Leggendole per come sono potrebbero essere interpretate come valide solo per chi ha concluso il percorso di transizione.
L'abstract della Corte di Giustizia riguardante la sentenza P. contro S. e Cornwall County Council del 30 aprile 1996 invece era decisamente più preciso nel recitare:

(...) giacché licenziare una persona per il motivo che intende subire o ha subito un cambiamento di sesso significa usarle un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata appartenere prima di tale operazione.

A questo si aggiunga che il punto 3 è nelle premesse della Direttiva, ma misteriosamente scompare nell'articolato del testo della Direttiva stessa e che gli Stati Membri sono obbligati a recepire SOLO quest'ultimo, è facile rendersi conto che, la pur importante presenza del punto 3), diventerà significativa o meno a seconda delle scelte politiche che farà il Governo italiano nel recepirla.
Affinché questa Direttiva possa avere una immediata, semplice positiva ripercussione sulla vita delle persone transgender è fondamentale agire politicamente presso il Governo Italiano per due cose:

  1. che il punto 3 in premessa entri nell'articolato della legge italiana (peraltro le leggi applicative delle Direttive Europee possono essere estensive rispetto al testo della Direttiva stessa ma non riduttive, pena la non accettazione della legge nazionale come realmente attuativa delle disposizioni date);
  2. che, nella ricezione della nuova Direttiva, venga utilizzato un testo più vicino a quello della Sentenza della Corte di Giustizia, piuttosto che il testo semplificato contenuto nel citato punto 3., onde evitare il rischio di possibili interpretazioni della nuova legge che includerebbero solo una parte delle persone transgender, quelle che peraltro - essendo già riattribuite anagraficamente - già rientravano nelle protezioni delle precedenti Direttive Europee e leggi di applicazione italiane sulle pari opportunità.
    E' fondamentale un intervento urgente presso il Ministero per le Pari Opportunità affinché si arrivi ad un testo di legge chiaro, univoco e che non possa dare adito ad interpretazioni riduttive della citata Direttiva Europea.
    Crisalide AzioneTrans si impegna fin dai prossimi giorni ad interessare Governo e Partiti su questa novità che potrebbe cambiare in maniera significativa la qualità di vita delle persone in transizione e post transizione italiane.
    Mirella Izzo
    presidente onoraria Crisalide AzioneTrans - onlus
    Genova 16 agosto 2006
    revisione 11 dicembre 2006