La rettificazione di fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali. (*)
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 è
proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.
Il presidente del tribunale designa
il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso
e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico
ministero ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura civile.
Quando è necessario, il giudice
istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare
le condizioni psico-sessuali dell'interessato.
Con la sentenza che accoglie la
domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale
di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare
la rettificazione nel relativo registro.
(*) articolo modificato con D.P.R. n. 396/2000 art. 110, comma 4: " All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982 n. 164, sono soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e "anche".
Precedente: "Art.1 - La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".