Legge per la scelta o il cambio di nome e per la determinazione del sesso di appartenenza (transgendergesetz)
(legge tedesca)

traduzione a cura di VS

Sezione Prima
Scelta del nome e sesso di appartenenza quando esso non è determinabile biologicamente

ART. 1 – Requisiti -

I genitori di un bambino il cui sesso non è determinabile tramite la prova visiva alla nascita ricevono dal reparto di ostetricia o dal medico un certificato. Se più tardi viene provata la intersessualità di un bambino questi, o il rappresentante legale se egli incapace, deve ricevere un attestato a riguardo.

Qualsiasi intervento chirurgico correttivo dell’intersessualità non può essere intrapreso finché il bambino non è in grado di esternare la propria volontà. I certificati sanitari a riguardo possono essere conservati per massimo 25 anni. Presso l’anagrafe deve essere tenuta copia di essi, riproducibile in ogni momento per l’interessato.

ART. 2 – Atto di nascita –

In caso di dubbi sul sesso del neonato i genitori possono scegliere liberamente il suo nome, possono venire scelti nomi adatti o entrambi i sessi o neutri.

L’indicazione del sesso nell’atto di nascita in questo caso non deve essere fatta. Su richiesta dei genitori o del rappresentante legale può essere riportata l’intersessualità. Vale anche nei casi in cui l’intersessualità viene determinata in seguito alla nascita.

Se viene scelto un nome appartenente ad un sesso solo, allora può venire registrato il sesso relativo, indicando tra parentesi la sigla (IS)

ART. 3 – Cambio o integrazione dell’atto di nascita –

Quando un bambino di cui all’art. 2 di questa legge raggiunge la maggiore età, deve essere informato d’ufficio dei fatti riguardanti la sua condizione. Deve venire contestualmente richiesta una dichiarazione di volontà di mantenere o meno l’atto di nascita tale e quale.

Se il bambino raggiunge una decisione riguardo al cambio o mantenimento dell’atto di nascita prima della maggiore età, la sua volontà può essere manifestata tramite una persona maggiorenne.

Il diritto a manifestare la propria volontà è permanente ed inviolabile

ART. 4 – Competenza –

Per qualsiasi procedimento di ufficio è competente l’ufficiale dell’anagrafe tenutario dell’atto di nascita dell’interessato. L’ufficio d’anagrafe presta assistenza presso il domicilio dell’interessato.

ART. 5 – Esecuzione –

L’interessato, bambino, adolescente o adulto, ha lo stesso diritto riconosciuto ai genitori alla sua nascita a ricevere un certificato di intersessualità o sindrome simile.

Per l’interessato ancora minorenne deve esservi il consenso dei genitori o del rappresentante legale. Se il consenso viene negato, allora valgono le norme relative alle responsabilità della patria potestà.

Gli aventi diritto maggiorenni che non manifestano alcuna volontà per la registrazione di un sesso o che scelgono di essere registrati all’anagrafe come intersessuali, non possono venire discriminati da leggi vigenti riferite ad uno specifico sesso

Il divieto di pubblicazione di cui all’art. 9 vale anche in questa sezione

Matrimoni e rapporti assimilati non possono venire modificati dal cambio di nome. Per quanto riguarda invece matrimonio e cambio di sesso, valgono invece le norme di cui all’art. 12
Sezione Seconda
Cambio del nome in caso di disforia di genere

ART. 6 – Cambiamento del nome in caso di disforia di genere –

Il nome di una persona che secondo la sua identità di genere sente di appartenere all’altro sesso rispetto a quello indicato nell’atto di nascita e che vuole vivere secondo i requisiti dell’altro sesso, deve essere cambiato su richiesta della stessa.
Requisiti sono:
- Essere cittadini tedeschi
- Apolidi, senza patria, rifugiati politici o cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno a tempo indeterminato nella RFT. Oppure cittadini stranieri che vengono discriminati nel loro paese di origine in base alla loro disforia di genere, per diritti mancanti o non pretendibili, che possono richiedere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
- E’ inoltre da presupporre che la scelta di appartenenza all’altro sesso non verrà più modificata

Nella richiesta bisogna indicare i nomi che il richiedente vuole usare in futuro

ART. 7 – Competenza –

La competenza spetta, per i cittadini tedeschi, all’ufficio dell’anagrafe dove il richiedente è domiciliato

-Omissis-

Per tutti gli altri aventi diritto di cui all’art. 6, la competenza spetta all’ufficio immigrazione presso il quale si è registrati.

ART. 8 – Competenza –

Il richiedente fa la propria richiesta all’autorità competente e produce una perizia medica o psicologica, di modo che la richiesta risulti attendibile. La perizia deve provare che il richiedente vorrebbe migliorare la propria condizione psichica e sociale o evitarne un peggioramento. Della richiesta va steso un verbale, che deve essere firmato dal richiedente e dall’autorità competente.

I richiedenti ancora minorenni devono avere il consenso dei genitori o del rappresentante legale. Se il consenso viene negato, allora valgono le norme relative alle responsabilità della patria potestà.

Il richiedente deve ricevere un documento che attesta la decisione del cambio di nome.
Il cambiamento nell’atto di nascita deve essere fatto d’ufficio.

Il cambiamento del nome da diritto al cambio dei documenti e dei certificati e documenti ufficiali, nonché dei titoli di studio.

ART. 9 – Divieto di pubblicità –

Una volta che la decisione relativa al cambio di nome è entrata in vigore, non possono più essere pubblicati o indagati senza consenso dell’interessato, il nome e il sesso in vigore prima dell’entrata in vigore della decisione. Alcune questioni relative al pubblico interesse e quelle giudiziarie possono fare eccezione.

Il/la precedente consorte, i genitori e parenti del richiedente sono tenuti ad indicare il nuovo nome, solo se esso è necessario per la regolare tenuta dei pubblici registri. Questo non vale per i bambini avuti o adottati dal richiedente dopo l’entrata in vigore della decisione.

Nell’atto di nascita di un bambino avuto o adottato dal richiedente prima dell’entrata in vigore della decisione bisogna indicare il nome del richiedente prima del procedimento di cui all’art.6. Nell’atto di nascita di un bambino va sempre indicato il nome in vigore al momento della nascita o dell’adozione.

Genitori e figli del richiedente possono richiedere la registrazione del nuovo nome del richiedente nel libro di famiglia e nell’atto di nascita

ART. 10 – Diritto di retrocedere –

Dalla decisione di cambiamento di nome si può retrocedere tramite richiesta scritta, se il richiedente sente in realtà di appartenere al sesso di origine.
a) la richiesta va giudicata dal tribunale
b) omissis
c) la domanda può essere accettata solo dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del cambio di nome, in casi gravi il tribunale può decidere per un periodo più breve.

Il richiedente deve comparire personalmente presso il tribunale

Nella decisione bisogna indicare il fatto che il richiedente utilizzerà di nuovo il nome che ha usato fino al momento del cambiamento. Il tribunale può cambiare questi nomi su richiesta dell’interessato, se è necessario per il bene dello stesso. Il cambio dell’atto di nascita viene fatto d’ufficio.

ART. 11 – Matrimonio –

Matrimonio e rapporti assimilati non vengono modificati dall’art. 6 di questa legge

Nel certificato di matrimonio e nel contratto matrimoniale il nome può essere cambiato solo se entrambe le parti fanno richiesta contestuale. Sono competenti le stesse autorità competenti anche per il cambio di nome.

Se una persona vuole contrarre matrimonio, può farlo solo nella forma che è resa possibile dal sesso indicato nel suo atto di nascita, indipendentemente dal nome in vigore al momento. Deve essere comunque usato il nome in vigore al momento.

Sezione Terza
Determinazione del sesso di appartenenza


ART. 12 – Requisiti –

Il tribunale, su richiesta di una persona che non si riconosce nel sesso registrato nell’atto di nascita, decide riguardo all’appartenenza all’altro sesso della persona stessa quando:
- è stato eseguito il cambio di nome
- la persona non è sposata o ha fatto domanda di divorzio o ha fatto richiesta di trascrivere il matrimonio come unione di fatto
- la persona dimostra di avere intrapreso le misure mediche necessarie per rassomigliare nelle caratteristiche esteriori al modello estetico del sesso di arrivo

La causa di divorzio viene fatta presso lo stesso tribunale competente per il cambio dello stato civile.

Se il divorzio viene richiesto da una sola delle parti, allora diviene competente il tribunale che decide anche sul cambio di sesso. Se non viene raggiunto un accordo tra le parti il tribunale delibera lo scioglimento del matrimonio. Le altre norme previste dalla legge sul divorzio rimangono inviolate.

ART. 13 – Competenza e procedimento giuridico –

E’ competente il tribunale dove il richiedente ha la propria residenza abituale – Omissis –

Parti in causa sono:
- Il richiedente
- Un rappresentante del pubblico interesse
Il numero sufficiente di rappresentanti del pubblico interesse viene deciso a livello regionale

Il tribunale da udienza alle due parti contemporaneamente

Il tribunale acconsente al cambio di sesso solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 12

Contro la decisione del tribunale gli interessati hanno diritto all’impugnazione immediata

ART. 14 – Effetti della decisione –

Dal momento della decisione per il richiedente valgono diritti e doveri del nuovo sesso di appartenenza nel rispetto della normativa in vigore.

L’art. 9 della presente legge ha validità anche in questa sezione. Genitori e figli dell’interessato possono far modificare il registro di famiglia e l’atto di nascita.

ART. 15 – Rapporti tra genitori e figli –

La decisione sul cambio di sesso non modifica i rapporti giuridici tra genitori e figli e viceversa. La presente norma non vale per i figli adottivi se questi sono stati adottati dopo la sentenza del tribunale

ART. 16 – Pensione e prestazioni assimilate –

La decisione di cambio di sesso non viola i diritti acquisiti su pensioni e prestazioni similari che erano in vigore al momento della sentenza. I diritti provenienti da un matrimonio precedente riguardanti assicurazioni o prestazioni della previdenza sociale rimangono altrettanto inalterati

Sezione Quarta
Cambio di leggi in vigore

- Omissis -

Sezione Quinta
Disposizioni transitorie


I procedimenti in corso secondo la vecchia normativa per il cambio di sesso devono essere modificati tramite norme transitorie che parifichino i diritti dei richiedenti


Gruppo di lavoro “legge e sesso”, disegno di legge realizzato anche con la collaborazione di:
Maria Sabine Augstein
Prof. Dott. Pfaefflin
Armand Mareschal
Christina Schenk
Helma Katrin Alter