Crisalide AzioneTrans logo       
                                       ONLUS
(Iscrizione Albo Regionale del Volontariato n° SS-GE-51-2002)              

Sede Nazionale: via Pontevecchio 18/9 – 16133 Genova
tel: 0108682731
fax
: 010/8631386
presidenza nazionale: 393-8309070
e-mail: presidenza@crisalide-azionetrans.it
web: http://www.crisalide-azionetrans.it 

 

DIRITTO ALL’IDENTITA’ E ALLA PRIVACY

di Mirella Izzo (presidente onoraria Crisalide AzioneTrans onlus)

 

Alla Ministra per le Pari Opportunità
Barbara Pollastrini

 

 

E’ noto da tempo che la qualità di vita delle persone transessuali e transgender in Italia soffre di una reale grave carenza di diritti che contribuisce a determinare un clima di stigma sociale nei confronti di realtà che appartengono al tessuto della società italiana e che, per la scienza medica, rientrano all’interno di una patologia che porta il nome di “Disturbo dell’Identità di Genere (DIG)”.

Allo stato attuale delle cose, la legge 164/82, atta a regolare il “cambio di sesso” – per come viene interpretata dalla giurisprudenza - produce nelle persone transessuali e transgender una realtà obbiettiva di esclusione da alcune norme fondamentali che regolano la vita sociale ed individuale dei cittadini e delle cittadine italiane.

L’asservimento della concessione del diritto al cambio di genere e di prenome ad un intervento chirurgico di riconversione estetico/funzionale dei genitali, procura sia alle persone transessuali in attesa del lungo procedimento previsto dalla citata legge 164, sia alle persone transgender che - per motivi di equilibrio personale o di salute generale - non possano o non vogliano sottoporsi a tale procedura, una totale assenza di privacy sia per quanto riguarda il dato sensibile della condizione di salute sia per quanto riguarda il dato sensibile delle condizioni sessuali della persona.

Per chi intenda e possa sottoporsi a tali interventi di chirurgia plastica atti a rimodellare i genitali preesistenti in una forma simile a quella del sesso opposto a quello di nascita, tale carenza di diritti si estenderà per periodi variabili, ma mediamente superiori ai tre anni di vita, periodo necessario per completare l’iter medico/giuridico/chirurgico previsto dalla norma citata attualmente in vigore; per chi invece non desideri, o non possa per ragioni di salute, sottoporsi a tale intervento, la violazione delle norme sulla privacy risulteranno essere “a vita”.

E’ inoltre  di pubblico dominio che le condizioni transessuale e transgender soffrano - per ragioni tradizionali e culturali - di un profondo stigma sociale.

L’assenza di normative che coprano il diritto alla privacy del percorso di transizione di genere sessuale, ovvero – in primis - l’assenza di documenti che, sia per il nome, sia per l’indicativo di genere, mantengano l’assoluta riservatezza sullo steso percorso, sia esso in fase di compimento o compiuto senza rettificazione chirurgica dei genitali, determina una “cascata” di deficit di diritti che minano profondamente la qualità di vita delle persone interessate:

  • estrema difficoltà a trovare lavoro in presenza di documenti d’identità, di passaporto e di codice fiscale, difformi – nell’indicativo del prenome e/o del genere – dall’identità assunta nella vita reale, seguendo un percorso medico standardizzato in tutto il mondo occidentale;
  • analoga difficoltà a trovare casa in affitto e sottoscrizione di polizze assicurative;
  • violazione dei citati “dati sensibili” in ogni contesto della vita sociale e pubblica (scelta del reparto maschile o femminile nei ricoveri ospedalieri – esibizione, di fronte al pubblico, di documenti difformi - diritto al voto a cui molte persone transgender rinunciano in quanto, per essere espresso, obbliga ad una verifica dell’iscrizione agli albi degli aventi diritto al voto, separati per sesso e ben evidenziati nei seggi elettorali - acquisti con carta di credito o similari - difficoltà per l’imbarco negli aeroporti, in particolar modo per le linee internazionali – scelta del reparto maschile o femminile nelle carceri - ogni altra innumerevole manifestazione che richieda l’esposizione in pubblico dei documenti);
  • non applicazione, nel caso delle persone transgender, delle leggi previdenziali attuali per quanto attiene al limite pensionistico di età;
  • situazioni di profondo imbarazzo nella scelta delle toilette pubbliche e degli spogliatoi.

Un elenco sicuramente non completo che però evidenzia come le normative attuali determinino una profonda discriminazione in quei cittadini e cittadine italiani che - per ragioni ancora ignote rispetto all’eziogenesi del “fenomeno” - si sviluppano con una identità di genere opposta o intermedia, rispetto al proprio sesso cariotipico di nascita.

 

I recenti “casi” della diatriba fra l’on. Gardini e l’on. Luxuria sulla questione dell’uso delle toilette di Montecitorio e dell’antropologa Alessia Bellucci, consigliera nazionale di Crisalide AzioneTrans a cui è stato cancellato l’invito alla partecipazione in una scuola superiore, per trattare il tema delle identità di genere secondo un approccio antropologico, sociologico ed etnico, trovano appiglio per determinare tali assurde discriminazioni ed esclusioni proprio dalla non conformità dei documenti per quanto attiene prenome e indicativo di genere ove previsto (Codice Fiscale, nuova tessera sanitaria e Passaporto).

Le reazioni trasversali dei media e di molti politici italiani di entrambi gli schieramenti, quasi unanimemente favorevoli sia alle ragioni dell’on. Luxuria, sia quelle della consigliera Bellucci,  aprono uno spiraglio rispetto ai costumi della società italiana. Sembrano maturi i tempi per poter trovare consenso nell’affermare che l’identità di genere di una persona sia una sommatoria di elementi di natura psicologica, cerebrale, e forse anche genetica ed ormonale e non una semplice constatazione dei genitali esterni al momento della nascita o del mero patrimonio cromosomico. Sebbene sull’argomento regni ancora sovrana l’ignoranza (e su questo tema sarebbe interessante che la Ministra intraprendesse la strada delle pubblicità ministeriali), le convinzioni secondo cui le persone transgender e transessuali debbano essere  esibizioniste estreme del “libero arbitrio” o, peggio, perverse, non sono più unanimi come fino a pochi anni fa.

Questa relazione vuole quindi richiamare l’attenzione della Ministra Pollastrini su questa nuova coscienza che, seppur lentamente, inizia a farsi largo nell’opinione pubblica.

Inoltre si vuole evidenziare che - se neppure una laurea o il titolo di onorevole riescono a far breccia contro arcaici pregiudizi ancora resistenti nella nostra società - ci si può immaginare quale possa essere la qualità di vita di altre persone transgender che non godono di altrettanta visibilità o notorietà.

Per questo motivo chiediamo che, analogamente a quanto già avvenuto nel Regno Unito e, da pochi mesi in Spagna, anche l’Italia si doti di una legge che preveda il cambio anagrafico sia di prenome, sia di identificativo di genere, a prescindere da interventi chirurgici estremi sui genitali che, almeno per quanto riguarda i transessuali da “femmina a maschio”, risultano appartenere ad una chirurgia sperimentale con frequenti ripercussioni sulla salute generale delle persone che vi si sottopongono.

Attualmente, presso la Commissione II Giustizia della Camera giace il PDL N. 1245 del 29 giugno 2006 - ”Modifiche alla disciplina in materia di rettificazione di attribuzione di sesso e di modificazione del nome”

di iniziativa dei deputati Capezzone, Beltrandi, D’Elia, Mellano, Poretti, Turco. Tale Progetto di Legge è stato assegnato alla commissione II Giustizia il 29 luglio 2006.

Tale progetto di legge, estremamente semplice, recepisce in pieno le istanze che Crisalide AzioneTrans ha da tempo posto alla politica nazionale, senza avere, fino ad oggi, ottenuto risposta.

L’articolazione del soprannominato pdl è di soli due punti e recita:

Articolo 1

1.       Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 aprile 1982, n. 164 è inserito il seguente:
«1-bis L’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico e’ ritenuto necessario soltanto se le modificazioni dei caratteri sessuali secondari ad opera delle terapie ormonali e dei trattamenti di carattere estetico non sono sufficienti a determinare il benessere e l’equilibrio psico-fisico dell’interessato allo scopo di attribuire allo stesso un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita.»

Articolo 2

Dopo il comma 1 dell’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è inserito il seguente:
«1-bis Fatto salvo quanto stabilito negli articoli successivi, il nome che il richiedente intende assumere non deve necessariamente corrispondere al sesso attribuito alla nascita.»

L’articolo 1 modifica l’attuale legge sul “cambio di sesso” rendendo esplicita la possibilità di riattribuzione anagrafica senza obbligo di intervento chirurgico sui genitali)

L’articolo 2  modifica il dpr 396, esplicitando che il cambio di nome, salvo alla nascita, possa essere anche di genere diverso da quello generalmente attribuito al proprio sesso cromosomico

A nostro parere il combinato disposto dei due articoli potrà determinare un cambiamento epocale nella qualità di vita delle persone transgender e transessuali, in particolar modo per quanto riguarda la facilità di inserimento lavorativo, con ciò peraltro intraprendendo una azione positiva verso la prostituzione transessuale, che fino ad oggi è stato per molte, l’unica possibilità di sopravvivenza, in una famiglia che le ha abbandonate e in una società che non ha offerto il minimo spiraglio per un altro tipo di lavoro.

Alla Signora Ministra chiediamo pertanto di fare proprio quel progetto di legge (o articolato analogo), inserendolo nel programma del governo.

Tanto più alla luce della DIRETTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini edonne in materia di occupazione e impiego, che nella “considerazione n. 3” dice:

La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.

 

Direttiva che dovrà essere presto recepita dal Governo Italiano e per la quale avremmo da chiedere, ai fini della minor discrezionalità possibile, un Suo intervento che presentiamo in nota a parte.

 

Auspichiamo pertanto che la politica del Governo sappia cogliere i segni di un cambiamento di atteggiamento della popolazione che non desidera più l’emarginazione sociale e politica delle persone transgender e transessuali, sebbene ci si trovi di fronte comunque ampie sacche di resistenza sottoculturale.

Pià spesso di quanto non si pensi però, apparenti discriminazioni sono in realtà il prodotto residuale di una normativa che giuridicamente rinchiude le persone transgender in un vero e proprio “limbo giuridico” e che mette in difficoltà chi abbia a che fare con persone transgender: di fronte a situazioni di imbarazzo derivanti da una una palese contraddizione fra identità della persona e documenti, spesso un datore di lavoro sceglie la via della “discriminazione” per non sobbarcarsi un problema di gestione dell’eventuale dipendente transgender nel quale è totalmente abbandonato dalle leggi dello stato.

Non solo: anche per primari ospedalieri, responsabili carcerari, e tutte quelle persone che, in assenza di normativa, sono costrette ad “inventarsi” ogni volta una “soluzione” (in base alla propria mentalità, e come tale, diversa da caso a caso) questo vuoto legislativo diventa “lui stesso” il problema, ancor prima della persona trans.

Abbiamo avuto modo di verificare quotidianamente che la maggior parte di queste figure professionali ed istituzionali, sarebbe ben felice di avere una normativa che li liberi dall’arbitrarietà cui la legge li costringe attualmente.

Non vogliamo che continuino le discriminazioni pesanti che dobbiamo quotidianamente subire ma neppure quelle “discriminazioni positive” che, ad esempio, fanno sì che, spesso, nei ricoveri ospedalieri, le persone transgender godano del “vantaggio” di stanze singole (e lo svantaggio dell’isolamento e di liste di attesa allungate); vantaggio non richiesto che risponde solo all’imbarazzo di non poter seguire le norme di legge perché sarebbe molto pericoloso inserire, ad esempio, in un reparto maschile una donna transgender, ma a cui neppure possono disobbedire, ricoverando la stessa in un reparto femminile.

Chiediamo quindi diritti civili elementari e non arbitraria benevolenza.

Infine ci permettiamo di evidenziare che se nel nostro paese sono vietati i matrimoni omosessuali, con le attuali normative di legge, ovvero con la legge 164/82, sarebbe possibile per una transessuale, richiedere autorizzazione all’intervento sui genitali, non procedere alla seconda istanza di rettificazione anagrafica e realizzare – di fatto – un matrimonio lesbico autorizzato dallo Stato.

E, sempre in tema di parità di trattamento - in assenza di una legge italiana sul matrimonio omossessuale - riterremmo accettabile un emendamento al pdl che prevedesse - nell’improbabile caso che una persona riattribuita anagraficamente senza intervento sui genitali, dovesse, recedere dalla sua decisione, interrompere la terapia ormonale e generare come uomo, un figlio con una donna, questo fatto potesse determinare automaticamente la perdita del diritto acquisito del genere riattribuito (o in alternativa la rinuncia alla genitorialità). Questo per evitare strumentalizzazioni da parte di chi si opponesse ad un progetto di legge che accogliesse le nostre istanze evocando i fantasmi di  improbabili “donne padri” o “uomini madri”, in quanto sappiamo quanto fantascientifica possa essere la situazione evocata: in genere, dopo due anni di castrazione chimica ormonale, la possibilità di un ritorno alla fertilità è quasi azzerata.

Diverso è per i figli avuti precedentemente alla transizione, per i quali chiediamo il mantenimento della genitorialità ormai acquisita per il benessere psicologico del figlio stesso, in quanto è appurato da molti studi, che figli di genitori che hanno poi transizionato, non hanno subito gravi traumi nella crescita, nell’adolescenza e nell’età adulta. Comunque certamente inferiori a quei figli con genitori violenti, autoritari o caratterialmente non adeguati ad una educazione equilibrata dei bambini.

Crediamo pertanto che il progetto di legge in questione possa essere sicuramente la base per produrre un grande cambiamento nella qualità di vita di quei 5-10.000 cittadini italiani transgender o transessuali.

 

Genova, 7 novembre 2006

 

 

Mirella Izzo                                                             

               (presidente onoraria)                                              

    mirella.izzo@crisalide-azionetrans.it                      

                  tel: 320-8748419     

 

(torna ai comunicati stampa)
(torna all'indice)