MANIFESTO AZIONE TRANS

Parte prima:

Premesse

- la definizione di sesso maschile/femminile, deriva da un'impostazione dualistica basata sull'analisi degli organi genitali e della mappa cromosomica. Tale definizione è solo apparentemente scientifica in quanto in natura sono presenti stadi intermedi di intersessualità sia fisica (presenza di genitali misti), sia cromosomica (presenza di cromosomi "xxy" e "x"). E' quindi scientificamente provato che i sessi, in natura, non sono due.
L'attribuzione di una persona al sesso maschile o femminile è pertanto arbitrariamente imposta alle persone intersessuate;

- L'attribuzione del sesso maschile o femminile, inoltre, basandosi esclusivamente su parametri fisici, non tiene in considerazione l'aspetto psicologico del senso di appartenenza ad un sesso/genere piuttosto che ad un altro ed è quindi arbitrariamente imposta a tutti.

- un processo di identificazione sessuale eticamente e scientificamente corretto, dovrebbe tenere presente tutte le variabili che costituiscono la formazione di una identità umana sessuata, e tutte le possibili combinazioni tra esse; ovvero:

  1. identità di genere (il senso intimo di appartenenza al genere maschile o femminile - ovvero all'uomo o alla donna - o ancora a zone intermedie tra i due generi estremi)
  2. ruolo di genere (il ruolo sociale nel quale ci si sente sintonici rispetto agli stereotipi maschile/femminile all'interno della propria realtà culturale)
  3. sesso biologico (la sommatoria del sesso genetico e di quello genitale)
  4. sesso psicologico (il sesso al quale si sente di appartenere prescindendo dal sesso fisiologico)
  5. orientamento sessuale (il desiderio di instaurare rapporti che investono l'eros con persone che appartengono allo stesso/diverso sesso biologico o che appartengono allo stesso/diverso sesso psicologico quando esso non corrisponda al sesso biologico)

Quanto sopra esposto evidenzia l'incontestabile verità che i sessi e le relative identità di genere non sono due ma rappresentano un continuum di possibilità che vede ai due estremi i concetti/stereotipi di "maschile" e "femminile".*
Essendo i termini "maschio" e "femmina" spesso attribuiti ad un mero riconoscimento genetico, e quindi considerati invariabili, ed assumendo invece i termini "uomo" e "donna" significati anche culturali e psicologici, sarebbe più corretto parlare - nell'ambito del transessualismo - di transizioni da "maschio a donna" e da "femmina a uomo" anziché da maschio a femmina o viceversa.
Al contrario di quanto avviene attualmente, dove il sesso e quindi il suo genere "conforme", sono arbitrariamente attribuiti alla nascita sulla base esclusiva dei dati biologici, l'identità di genere di una persona non dovrebbe essere in alcun modo definita fino al momento in cui la stessa non sia in grado di identificarsi con un "sesso psicologico" o una "identità di genere". Ne consegue che "sesso" e "identità di genere", contrariamente a quanto avviene oggi in quasi tutte le società, non dovrebbero essere necessariamente congiunti. Al "sesso psicologico" dovrebbe essere attribuito il valore più importante e significativo nella scelta della propria identità di genere evitando le attribuzioni "ob torto collo" finora applicate. Dovrà quindi essere possibile avere persone di sesso biologico maschile con identità di genere femminile e viceversa senza evocare stati di "anormalità" o "aberrazione".
Infine, essendo l'orientamento sessuale l'aspetto comunicativo e sociale dell'identità di genere, esso dovrebbe essere liberamente espresso prescindendo dal proprio sesso biologico e/o dal proprio sesso psicologico quando esso fosse diverso da quello biologico. Aumentando le "variabili" dell'identità di genere che entrano in gioco si incrementano esponenzialmente i possibili orientamenti sessuali. Questa realtà (perché è già presente nella società, ma nessuno ha avuto voglia di analizzarla seriamente) determina un senso di confusione solo per chi è vittima dello schema duale maschile/femminile e riesce quindi ad immaginare al massimo tre tipologie di orientamento sessuale: eterosessuale, omosessuale, bisessuale.
In realtà le innumerevoli varianti di identità di genere, e quindi di orientamento sessuale, costituiscono un arricchimento delle possibilità di espressività degli esseri umani, ormai liberati dai concetti di "estro", "calore", "fecondabilità", ecc. ma non ancora dalla derivante logica sessuale binaria. Un elenco non esaustivo delle possibili varianti che comunque non tiene conto - per semplificazione - né delle realtà intersessuate (androgine e ginandre), nè della possibili relazioni affettive multiple (e diversamente orientate), né delle relazioni che si alternano differentemente orientate nel corso della vita di una persona, è indicato in calce al documento**.


Parte seconda

I diritti fondamentali

- Il diritto all'espressione della propria identità di genere è un diritto soggettivo e - in quanto tale - da considerarsi intrinseco ed inalienabile - di ogni essere umano. Esso è elemento fondante delle singole personalità/individualità e mezzo indispensabile per la realizzazione piena del proprio sé.
- L'adeguamento della propria identità di genere, qualora non corrisponda al sesso biologico con il quale si è nati ed ai relativi stereotipi culturali di "maschile/femminile" (negli abiti, nella gestualità, nelle modalità espressive, ecc.), è patrimonio culturale dell'umanità da sempre ed appartiene al libero arbitrio della persona

Tale libertà si è espressa nelle culture umane di ogni tempo: i termini "Winkte" della cultura Lakota, "Nadle" della cultura Navajo, "Hijiras" della cultura Indiana, "Sererr" della cultura Pokotos del Kenia, "Xaniths" della cultura islamica dell'Oman, "Mahu" della cultura di Tahiti, "Sekrata" della cultura del Madagascar, "Gallae Frigi" della cultura romana, sono solo alcuni nomi dati alle persone che transizionavano nei modi di vestire, di comportarsi, di ruolo sociale da un genere sessuale all'altro. Sovente a queste persone era attribuito uno status sociale rilevante e venivano loro riconosciuti precipui ruoli, all'interno di ogni singola comunità e cultura, quali quello di "tramite di comunicazione tra i sessi maschile e femminile".
Transgender (transgenere) è il termine, attuale ed internazionale, erede naturale di tutte le esperienze umane del passato sopra elencate, armonico alla cultura della società moderna.

- Con l'evoluzione della tecnologia, della scienza, della medicina è oggi attualmente possibile rinforzare l'adeguamento della propria identità di genere sentita, attraverso modificazioni che investono direttamente il proprio corpo. Esse sono di natura chimica (assunzione di ormoni adeguati alla propria identità di genere) e chirurgico-estetica (interventi sui caratteri sessuali secondari e primari).
Tali interventi altro non sono che strumenti più affinati e più efficaci dello stesso fenomeno, da sempre presente - e con diritto - nella storia dell'umanità e pertanto sono da considerarsi mezzi leciti ed adeguati per le persone che vogliano modificare lo status della propria identità di genere, sia nelle sue forme intermedie (transvestitismo, transgenderismo), sia nella transizione completa tra le identità di genere maschile e femminile (transessualismo)
Il diritto all'utilizzo di questi strumenti fa quindi parte del diritto inalienabile all'espressione della propria identità di genere.

- Le dispute scientifiche sul fatto che transgender/transessuali si nasca o si diventa, sul fatto che sia una condizione statica o evolutiva, che vi sia una predisposizione genetica o ambientale/familiare, non ha - a tutt'oggi - trovato risposte univoche e certe. Qualunque dovesse essere la risposta ai suddetti quesiti (se risposta univoca vi sarà mai), il diritto all'affermazione della propria identità di genere sentita - in qualsiasi momento della propria vita - dovrà restare immutato.

- la non coincidenza tra sesso biologico e sesso psicologico, tra sesso genetico e identità di genere non è una malattia. E' semplicemente - tra le possibili combinazioni che formano una identità umana sessuata - quella più estrema. Le persone che vivono questa condizione non sono psichicamente malate, disforiche o disturbate: semplicemente, vivendo una condizione estrema, devono/possono affrontare un percorso di trasformazione del proprio corpo che può renderle - anche per i condizionamenti sociali, spesso ostili - più fragili rispetto a chi vive un'identità di genere che coincide con il proprio sesso biologico. Una società sana ed etica dovrebbe aiutare quelle persone che dovessero incontrare difficoltà nel proprio percorso di transizione al fine di recuperarne l'apporto positivo e sereno al suo stesso interno.


I diritti sociali e politici

Al contrario di quanto avveniva nelle culture precedenti, l'affermazione delle religioni monoteistiche rivelate, ha rapidamente modificato lo status sociale delle persone transgender. I codici morali di queste religioni che hanno influenzato/determinato lo sviluppo delle culture successive, prevedono infatti una rigida suddivisione e separazione tra i sessi, considerando "validi" e rigidamente schematizzati i soli sessi "maschile" e "femminile". Non solo: tra di essi è stata (im)posta una lunga serie di differenti codici comportamentali che ha contribuito alla loro reciproca incomunicabilità e - quasi sempre e quasi ovunque - la sopraffazione del "sesso maschile" sul "sesso femminile". Per le condizioni intermedie (intersessuati) e per le condizioni di transito da un "sesso" ad un "altro" non vi è stato più spazio.
Per secoli tali condizioni sono state relegate ad una mera realtà di aberrazione fisica (intersessuati) e psicologica (transgender/transessuali). Solo in questi ultimi decenni - ed esclusivamente nella civiltà influenzata dal modello capitalistico/liberale e socialdemocratico (comunemente detta "occidentale") vi è stato una lenta e comunque ancora molto contrastata presa di coscienza sull'identità di genere e sulle sue variazioni. Questa presa di coscienza è però soprattutto accademica ed ha ancora pochi ed insufficienti riscontri negli ordinamenti giuridici degli stati.
A ragione di ciò, tuttora, la persona intersessuata è costretta a subire, alla nascita, una rettificazione sessuale chirurgica che la assegna ad uno dei due sessi "leciti", senza concederle il tempo e la possibilità di sviluppare la propria identità di genere verso uno dei due sessi o decidere di restare nella sua condizione di intersessualità. A causa di questa prassi sono artificialmente e pregiudizialmente provocati numerosi casi di transessualità "indotta".
Le persone transgender e transessuali godono - e unicamente in alcuni stati "occidentali" - del diritto giuridico di esistere solo ed esclusivamente se "decidono" di adeguarsi, nella loro transizione, ad uno dei due modelli fisici di "maschio" e "femmina", rendendo praticamente obbligatorio, per chi voglia veder riconosciuta legalmente la propria esistenza, un processo chirurgico di mutilazione e trasformazione dei propri genitali. Anche in questo caso per molte persone transgender si crea un percorso obbligato consistente nella rettifica chirurgica sessuale dei genitali al solo fine di ottenere pieno godimento del diritto ad esistere in quanto soggetto giuridico.
Intersessualità e transgenderismo sono quindi ritenuti socialmente accettabili solo ed esclusivamente in relazione ad un percorso il cui termine è rappresentato da una nuova "nuova" appartenenza binaria "maschile/femminile".
Mentre alle persone intersessuale il diritto all'esercizio del libero arbitrio sulla propria identità viene estirpato alla nascita in quanto immediatamente "rettificate" d'"ufficio", le persone transgender che non vogliano/non sentano di adeguarsi oltre i propri bisogni ad una delle polarità "maschio/femmina", dovranno affrontare una vita nella quale la loro condizione di genere misto (es. genitali maschili in corpo femminile) semplicemente non è prevista giuridicamente.
Per costoro il destino è quello di vivere in un eterno limbo giuridico che le espone ai più svariati abusi e interpretazioni di comodo da parte di chiunque eserciti anche il benché minimo potere.
Stesso destino per le persone transessuali, durante il periodo successivo all'inizio della transizione e precedente ri-assegnazione chirurgica sui genitali che dà diritto alla rettificazione anagrafica.
Pochissimi paesi prevedono nel loro ordinamento giuridico la possibilità di cambiare il nome secondo il genere sentito, pur continuando ad appartenere al sesso di nascita dal punto di vista anagrafico. In questi casi l'"ibridazione" tra nome e sesso potrà generare una interruzione di continuità tra gli stessi e dare quindi origine, ad es., a dei Mario "femmine" e a delle Maria "maschio".
Al di là di un maggior conforto nella vita quotidiana delle persone transgender, questo provvedimento rimane afflitto dal vizio d'origine di considerare arbitrariamente sesso e genere come due realtà non disgiungibili.
Nonostante la permanenza di un equivoco di fondo, questa "soluzione" (non a caso chiamata "piccola" in Germania, paese in cui è stata adottata) resta auspicabile, fino a che non sarà possibile una più radicale revisione del concetto di genere sessuale, in quanto, laddove essa è applicata, rende la vita delle persone transgender e transessuali più agevole e ne riduce l'esposizione a continue violazioni della propria privacy.


Parte terza

Gli obiettivi

GLI OBIETTIVI DI FONDO

- eliminazione dello stato di illegalità delle condizioni transgender e transessuale in tutti i paesi in cui è prevista e punita con ammende, carcere, pena capitale;
- divieto di assegnazione chirurgica sessuale alla nascita delle persone intersessuate, salvo in quei casi in cui quel particolare stato di intersessualità non implichi pericoli per la salute. In tali casi l'intervento dovrà essere ridotto al minimo indispensabile per mantenere aperte le opzioni di scelta alla persona, una volta adulta;
- abolizione dell'indicazione di sesso e/o genere come dato anagrafico e legale, al fine di:
· tutelare le persone intersessuate dall'assegnazione chirurgica ad un sesso a fini legali e anagrafici
· tutelare le persone transgender al fine di non spingere verso interventi chirurgici demolitivi al solo fine di ottenere una definizione anagrafica
· tutelare le persone transessuali al fine di non obbligarle ad un limbo giuridico nel periodo della transizione
· garantire ad ogni persona, in qualsiasi momento della propria vita, di scegliere la propria appartenenza di "genere".
· liberare le unioni "matrimoniali" dal vincolo dell'eterosessualità

GLI OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI ALLE REALTA' LOCALI (ITALIA)
(questa parte è modificabile da nazione a nazione in base alle diverse situazioni sociali, politiche e legislative locali)

LEGGE 164/82
- far approvare una circolare applicativa della legge 164/82 che interpreti letteralmente gli articoli n. 2 e n. 3 in essa contenuti, dove si dice:
ARTICOLO 2: la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura civile.
Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
ARTICOLO 3: Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
Dalla semplice lettura dell'art. 2 è evidente che l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica è totalmente indipendente da eventuali modifiche medico chirurgiche sui caratteri sessuali.

Il riferimento ai "trattamenti medico chirurgici sui caratteri sessuali" appare solo successivamente nell'articolo 3, svincolato dall'iter che porta alla rettifica anagrafica (descritto nel precedente art. 2). Non casualmente il riferimento agli stessi trattamenti chirurgici risulta condizionato a "quando risulta necessario", escludendo pertanto l'obbligatorietà di doversi sottoporsi ad essi.
Da ciò ne dovrebbe conseguire che:
- la rettificazione anagrafica prescinde da interventi sui caratteri sessuali
- non specificando se l'eventuale autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici debba avvenire in funzione delle esigenze dell'attore o di quelle della "società" (quando risulta necessario a chi?), essi non dovrebbero essere imposti per la sola "necessità" di una parte (lo Stato).
- l'eventuale autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici - oltre ad essere indipendente dalla rettificazione anagrafica - non si riferisce specificatamente ai caratteri sessuali primari (genitali). Questo fatto ancor più chiarisce che un' eventuale autorizzazione debba essere interpretata in funzione della maggior serenità dell'attore. Per meglio vivere nell'identità di genere sentita possono essere opportuni interventi di tipo medico sui caratteri sessuali SECONDARI (rimozione barba per mtf) e di tipo chirurgico (mastectomia per ftm e mastoplastica per mtf) ancor prima ed indipendentemente dal bisogno di una modificazione dei caratteri sessuali primari (genitali), in quanto i caratteri secondari hanno un impatto visivo nella vita sociale quotidiana decisamente più evidente rispetto ai caratteri sessuali primari.
- il ricorso a perizia d'ufficio è facoltativo e non obbligatorio

In sintesi l'iter della legge 164/82 dovrebbe essere il seguente:
Alla richiesta dell'attore, il tribunale decide l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica. Può, in questa circostanza, avvalersi di un perito d'ufficio al solo fine di escludere la presenza di psicosi quali la schizofrenia che mascherino la reale condizione transessuale.
Indipendentemente e contemporaneamente alla rettifica anagrafica, il tribunale - su istanza dell'attore - può autorizzare interventi medico chirurgici sui caratteri sessuali (primari o secondari) che soggettivamente possano meglio rendere accettabile il proprio aspetto nell'identità di genere di "arrivo".
Tale interpretazione della legge 164/82 non è frutto di forzature ideologiche da parte del movimento transessuale, tanto è vero che, già nel 1984, un noto costituzionalista quale Paolo Barile, nel libro "Diritti dell'uomo e libertà fondamentali", a proposito della legge 164/82, scrisse:
"(…) Essa (la legge 164/82) ammette ormai la rettificazione di sesso per effetto di una sentenza che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello denunciato nell'atto di nascita "a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali" art. 1: dove, evidentemente, deve intendersi che tali modificazioni possono essere anche solo di carattere psichico, non necessariamente di carattere fisico. Queste ultime anzi possono venire autorizzate, mediante trattamenti medico-chirurgici, dallo stesso tribunale (art. 3). (…)
Lo Stato Italiano non ha mai emesso una circolare applicativa sulla legge 164/82 e - a tutt'oggi - le modalità di applicazione da parte dei tribunali sono discordanti tra loro e totalmente contrastanti con quanto sopra esposto. Infatti:
- ovunque, l'autorizzazione alla rettifica anagrafica è subordinata all'effettuazione di intervento chirurgico sui genitali
- raramente sono invece autorizzati interventi sui caratteri sessuali secondari (rimozione barba, mastoplastica, rinoplastica ecc.)
- in molti tribunali, l'avvalersi di perito d'ufficio è "norma" e i giudici rinunciano al proprio potere discrezionale previsto dalla legge, caricando di ulteriori costi la persona richiedente, anche nel caso in cui presenti perizia di parte.
Questo tipo di interpretazione travisa lo spirito della legge e soprattutto le fa assumere un carattere punitivo nei confronti delle persone transessuali e transgender.

PICCOLA SOLUZIONE (Kleine Lösung)
Il ricorso a tale soluzione è subordinata al fallimento di una lettura originale del testo della legge 164/82.
Essa prevede la possibilità di cambiare nome (ma non sesso) sui documenti prima o a prescindere dalla rettifica chirurgica sui genitali.
E' una soluzione da cercare per porre fine a quel limbo giuridico in cui persone transessuali (nel periodo di transizione) e transgender (per tutta la vita) si trovano costrette a vivere. La piccola soluzione metterebbe anche fine alla gravissima violazione della legge sulla "privacy" che la persona transessuale in transizione o transgender è costretta a subire ogni volta che deve esibire i propri documenti. Situazione in cui - di fatto - viene dichiarata a chiunque la propria realtà trans/gender/sessuale, dato personale e incontestabilmente "sensibile".
La piccola soluzione è comunque un obiettivo minore rispetto ad una circolare applicativa della legge 164 che ne interpreti alla lettera i suoi contenuti, in quanto consente esclusivamente la modifica del nome e non del sesso; situazione che non attribuirà alle persone transessuali in percorso di transizione e transgender molti diritti quali il diritto al matrimonio e all'eredità nelle coppie che - necessariamente - saranno "di fatto".

GRATUITA TRANSIZIONE
- Il disagio della persona transessuale è insormontabile se non essa può porvi rimedio attraverso una modificazione anche del proprio corpo attraverso rimedi farmacologici e/o chirurgici.
Tale disagio facilmente può facilmente portare l'individuo a scelte estreme, quali il suicidio o alla negazione della propria condizione nel tentativo di impostare la propria vita secondo il genere sessuale assegnato alla nascita.
Una scelta che ha implicazioni drammatiche anche nei confronti delle persone con cui si relazionano, in quanto, pur di tentare di affermare una propria identità contraria al proprio spirito, molte persone transessuali e transgender finiscono spesso con lo sposarsi e avere figli, per poi, drammaticamente abbandonare tutto, sotto la pressione della propria identità di genere interiore.
Una scelta che può anche portare alla negazione totale di se stessi, alla perdita delle capacità di relazione conducendo l'individuo fino alle forme di malattia mentale che comprendono l'isolamento totale o parziale dalla societa' (ad esempio autismo, o altre forme di autorepressione violente o pseudoviolente).
Così come lo "strabismo" - che pur non essendo considerato una vera e propria malattia (molte persone strabiche hanno vissuto vite "normali" prima dell'avvento della chirurgia correttiva) - viene comunque corretto chirurgicamente in modo gratuito, altrettanto dovrebbe accadere con questa forma particolare di "strabismo" riguardante l'identità di genere.


INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO
Allo stato attuale delle cose, la conoscenza della realtà transgender e transessuale da parte della cosiddetta "società civile" è confusa, approssimativa e ricca di pregiudizi, talvolta molto gravi. Tali pregiudizi che consistono ad esempio nell'equivalenza transessuale = prostituta o che rimuovono la coscienza dell'esistenza stessa dei transessuali da donna a uomo, portano ad una eterna emarginazione delle persone transessuali e transgender dal tessuto sociale in cui nascono, crescono e vivono. Attualmente sembra che l'unico modo per una persona transessuale di avere garanzie certe di una vita non emarginata, sia quello di operarsi, ottenere la rettifica anagrafica e poi sparire dal posto in cui si è vissuto fino a quel momento per riapparire "magicamente" altrove, dove nessuno possa "scoprirne" il suo passato.
Alla fine pare che, l'unico modo certo per vivere una vita non emarginata, sia rappresentato dalla negazione della propria identità, del proprio passato, del proprio percorso di transizione.
Se questa scelta di "cancellare" un passato che non le appartiene può talvolta essere libera e corrispondere all'intimo desiderio della persona transessuale, essa non deve trasformarsi in un vincolo obbligato per quelle altre persone transessuali e/o transgender che invece desiderino mantenere le proprie radici affettive nel posto dove sono cresciute e che vogliano "portare" con dignità ed anche orgoglio la propria condizione transgender, transessuale o ex transessuale.
Del resto le possibilità di inserimento lavorativo per una persona transessuale o transgender (in modo particolare per le trans mtf) è estremamente più difficile rispetto ad una persona non transessuale. Sebbene in misura minore, è anche difficile mantenere il proprio lavoro (quando esso sia già presente prima dell'inizio della transizione) ed il prezzo da pagare e comunque spesso quello di pesanti discriminazioni, interruzioni o retrocessione della propria carriera, mobbing.
Per porre fine a queste situazioni, certamente è necessario cambiare la percezione sociale della condizione transessuale che è stata vittima di una sorta di "comma 22" dal quale è difficile uscire. Un nuovo "comma 22" che potrebbe recitare:
"Una persona transessuale non può trovare altro lavoro se non la prostituzione ma se vuole trovare un altro lavoro, deve cancellare dall'immaginario collettivo l'idea che la transessuale sia sempre una prostituta".
Sembra poi che la società istighi le persone transessuali alla prostituzione in ogni modo: sia per quanto sopra esposto, sia negando la gratuità delle modifiche sui caratteri sessuali secondari che hanno costi elevatissimi e che possono essere sostenute solo disponendo di una certo benessere economico. Se a questo si aggiunge che sovente le persone transessuali e transgender sono vittime di abiura da parte delle proprie famiglie di origine, con conseguente perdita di supporto affettivo ed economico, si può ben immaginare quanto stretta sia la via per evitare la prostituzione come mezzo di sostentamento economico e di mantenimento della transizione.

PROSTITUZIONE
L'esercizio della prostituzione potrebbe essere considerato un lavoro come qualsiasi altro. Vendere il proprio corpo al fine di provocare l'altrui piacere è sicuramente moralmente ed eticamente meno discutibile che vendere il proprio cervello, ad esempio, per costruire armi o qualsiasi strumento atto alla distruzione della vita.
Ciò premesso, la prostituzione potrebbe essere considerata una libera scelta solo nel caso in cui non esistesse alcuna condizione di discriminazione (razziale, economica, sessuale, ecc.) che la inducano, la istighino, la determinino.
Solo quando non esisterà più alcuna ragione di emarginazione sociale, si potrà affermare che una persona (sia essa transgender, transessuale, uomo o donna genetici) eserciti liberamente tale professione. Senza questa condizione essenziale anche l'auto-affermazione di libero arbitrio risulta spesso inquinata da motivazioni psicologiche di autodifesa.
La piena dignità umana si accompagna sempre e comunque alla possibilità di scegliere liberamente ed alla pre-condizione di pari opportunità rispetto agli altri.
La politica della "riduzione del danno" resta, nei casi di tratta o di condizioni sociali che abbiano determinato o spinto una persona verso la prostituzione, la via maestra da seguire al fine di favorire una fuoriuscita dal "mestiere", senza costringere le persone a passare attraverso giudizi etici e umiliazioni sulla loro individualità.

LEGGE ANTIDISCRIMINAZIONE
In ogni caso, nessun'opera di sensibilizzazione potrà portare a risultati concreti senza un'adeguata legislazione che faccia da deterrente alla discriminazione.
Tale legislazione, oltre a comprendere una lettura corretta della legge 164/82 o - in subordine - la piccola soluzione, deve necessariamente dotarsi di una normativa specifica.
Una legge che impedisca ai datori di lavoro di negare l'assunzione o di licenziare o di retrocedere nella carriera una persona in ragione della sua transessualità o condizione transgender; che impedisca - per le stesse ragioni - di negare l'affitto o la vendita di una casa, o la stipula di polizze assicurative, ecc. è indispensabile come deterrente alla discriminazione. Questo discorso diventa tanto più rilevante quanto più ci si trovi in assenza di leggi meno punitive per la transizione sessuale (vedi rilettura legge 164/82 e/o "piccola soluzione").

LEGALIZZAZIONE DELLE "COPPIE DI FATTO"

Essendo ormai scientificamente provato che i sessi "maschile" e "femminile" siano solo gli estremi di un continuum possibile di diverse identità di genere, consentire il matrimonio - o comunque la legalizzazione delle unioni affettive - esclusivamente a chi si sente di appartenere ad uno di questi estremi, è quantomeno anacronistico e soprattutto non corrisponde al bisogno fondamentale ed inalienabile di ogni essere umano di amare e di godere di alcuni diritti rispetto all'impegno di "mettere insieme" le proprie vite.
Per questo motivo matrimonio ed unioni civili dovrebbero essere svincolate dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale delle persone.
Solo in questo modo sarà possibile dare diritti e pari dignità a tutte le varietà e sfumature dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale

DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL MATRIMONIO
Qualora una persona inizi la transizione sessuale e la completi ai sensi della legge 164/82, deve obbligatoriamente accettare lo scioglimento automatico del vincolo matrimoniale. Un obbligo imposto dalla morale corrente che vede il matrimonio un diritto/dovere di appannaggio esclusivo delle coppie maschio/femmina. La coppia nella quale uno dei due partner porti a termine la transizione sessuale è attualmente completamente esautorata da ogni diritto di scelta riguardo la possibilità di continuare il proprio vincolo matrimoniale.
La scelta dovrebbe invece essere lasciata alla libera volontà di entrambi i coniugi anche perché l'attuale situazione determina contesti paradossali: una persona transgender infatti, che abbia terminato il proprio percorso di transizione con l'unica eccezione dell'intervento sui genitali (e che quindi non abbia - per lo Stato - il diritto alla rettificazione anagrafica) potrà continuare ad esercitare il proprio diritto al matrimonio ed alla paternità/maternità.
Ancora una volta, tutti i diritti nei riguardi di situazioni che coinvolgono forti legami affettivi e l'espressione dell'amore umano sono subordinati alla presenza di una vagina o di un pene (per quanto entrambi infertili). Ciò è semplicemente insensato.


DIRITTO ALLE ADOZIONI
Se per l'adozione di figli da parte di persone omosessuali, la contestabilissima obiezione che viene fatta è quella secondo la quale un bambino ha bisogno di due figure genitoriali polarizzate (maschio e femmina), tale pregiudizio dovrebbe decisamente cadere per una coppia eterosessuale di cui uno dei componenti è transessuale e/o transgender, in quanto essa garantisce al bambino la "polarità" richiesta. Ciononostante l'accesso all'adozione per una persona ex transessuale è - di fatto - irrealizzabile. Ed è totalmente negata alle persone transessuali in fase pre-operatoria e alle persone transgender.
E' quindi indispensabile consentire immediatamente alle coppie "transgender" e "transessuali" di adottare.
In ogni caso, un bambino ha bisogno semplicemente di essere amato e di poter avere dei riferimenti affettivi significativi (non necessariamente padre e madre, ma anche nonni, zii, amici) che gli consentano di rappresentare interiormente le differenziazioni sessuali e di genere (quindi non solo gli estremi "maschio - femmina").
Un bambino che cresca sapendo che non esistono solo gli estremi "maschio" e "femmina" ed un unico orientamento sessuale eterosessuale, ma che sia consapevole dell'esistenza delle persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, intersessuate, transessuali e transgender, non svilupperà traumi psicologici ma piuttosto una apertura mentale che lo preparerà ad una personalità ricca e non discriminatoria nei confronti delle diversità di identità di genere e di orientamento sessuale, nella sua età adulta. Non solo, tale apertura gli renderà più semplice e naturale comprendere sia la propria identità di genere, sia il ruolo di genere che vorrà accompagnare alla propria identità di genere, sia il proprio orientamento sessuale.
Peraltro è ormai provato - dallo studio di tante coppie omosessuali e transessuali con figli - che la presenza di genitori omosessuali o di uno o due genitori transessuali/transgender non favorisce la predisposizione all'omosessualità o alla transessualità del bambino.
E' pertanto opportuno estendere il diritto all'adozione di figli anche alle coppie omosessuali, sia esse siano "genetiche" sia esse siano "transessuali".

DIRITTO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'

capitolo 1 (Casi in cui non si sono avuti figli)
Una coppia eterosessuale formata da una donna genetica e da un uomo transessuale/transgender potrebbe accedere alla genitorialità mediante fecondazione eterologa (con gameti maschili esterni alla coppia) per consentire la fecondazione della donna.
Altrettanto, una coppia lesbica formata da una donna genetica e da una donna transgender/transessuale potrebbe accedere alla genitorialità mediante inseminazione artificiale omologa, attraverso la conservazione preventiva dello sperma della persona transessuale nel periodo precedente la transizione.
In Italia però è vietata la fecondazione eterologa (1° caso) ed anche la fecondazione omologa per quelle coppie che non siano sposate e non corrispondano al criterio di maschio genetico + femmina genetica (2° caso). Viene pertanto crudelmente vietato il diritto alla paternità e alla maternità in base esclusivamente a pregiudizi etici e morali(stici).
Sembra inoltre che - in base ad alcuni recenti studi sulle cellule staminali - sia possibile ottenere un "ovulo" a partire da qualsiasi cellula umana. Se questi studi trovassero conferme sarebbe possibile accedere alla paternità e maternità anche per le coppie eterosessuali composte da maschio genetico e da donna transessuale/transgender, attraverso una fecondazione "omologa" e l'utilizzo di un "utero in prestito".
Altrettanto sarebbe possibile per le coppie omosessuali composte da un maschio genetico e da un maschio transgender/transessuale, alle coppie omosessuali composte da due uomini transessuali/transgender e alle coppie omosessuali composte da due donne transessuali/transgender.
Il diritto ad una paternità e maternità che mantengano almeno una parte del codice genetico dei genitori è (o sarà presto) possibile per tutti.
Il diritto alla paternità ed alla maternità sono diritti della persona quando non violino il diritto del bambino. Il diritto del bambino è quello di crescere in un ambiente amorevole e che gli consenta di conoscere fin dall'infanzia le differenti forme dell'identità di genere.
Paradossalmente il figlio di una coppia "uomo genetico - donna transessuale" o di una coppia "donna genetica - uomo transessuale" offre al bambino una immagine significativa molto più precisa delle polarità "maschile" "femminile" di quanto non accada ad un bambino orfano di padre o di madre, o ad un bambino cresciuto da madre e nonna in famiglie in cui il padre è poco presente o assente.
Nessun fondamento concreto e scientifico trovano quindi le obiezioni alla maternità assistita per le persone transessuali, transgender, omosessuali.

capitolo 2 (Casi in cui ci siano stati figli prima dell'inizio della transizione)
Attualmente in Italia, non esiste una legge che stabilisca la conservazione della paternità o della maternità di un figlio avuto in un rapporto precedente la transizione. Molto spesso i giudici revocano la paternità/maternità al genitore transessuale quando abbia ultimato l'iter previsto dalla legge 164/82, dopo aver - nel caso la coppia fosse stata sposata - sciolto automaticamente il matrimonio. Ciò non deve più accadere. La persona che compia ed ultimi il percorso di transizione e che abbia generato un figlio precedentemente la transizione né è legittimo genitore. Il cambiamento di identità di genere non rappresenta di per sé un limite all'esercizio della genitorialità in quanto - è dimostrato - non pregiudica minimamente l'integrità psichica (anzi la migliora), fisica o morale della persona.
Una legge dovrebbe provvedere a stabilire che la condizione transessuale non rappresenta un limite all'esercizio della genitorialità.

RAPPORTO CON I MEDIA

I media in Italia, ma ovunque nel mondo, hanno da sempre un rapporto con la realtà transgender, transessuale ed intersessuata, morboso, ignorante e persino grammaticalmente scorretto:
- morboso in quanto si interessa delle persone transgender e transessuali prevalentemente per creare "colore" nei giornali, radio, tv. Da cui ne consegue un'attenzione sfrenata verso tutto ciò che è cronaca nera, rosa, nero-rosa ed un disinteresse quasi totale verso tutto ciò che invece le persone transgender e transessuali portano come valori culturali alla società e verso le loro problematiche quali la discriminazione ed emarginazione sociale che subiscono. Per le persone intersessuate l'interesse dei media è minore, ma è comunque spesso impostato sull'evidenziazione della diversità, dell'errore genetico e quindi - di fatto - sulla identificazione delle persone intersessuate come "mostri della natura".
- Ignorante in quanto non vi è alcun approfondimento delle specificità transgender, transessuale ed intersessuata, confondendo costantemente le prime due con omosessualità e travestitismo feticistico ed ignorando l'esistenza della terza.
- scorretto grammaticalmente in quanto nel trattare argomenti che hanno per protagoniste persone transessuali e transgender la declinazione maschile e femminile di nomi propri, sostantivi, aggettivi e verbi sono sottoposte a continui strappi indecorosi alla grammatica italiana.

Per i motivi sopra elencati ed altri ancora, compito del movimento transgender, transessuale ed intersessuato italiano nei confronti dei "media" dovrà essere fondamentalmente educativo:
La nostra azione nei confronti dei media dovrà quindi essere:
- educativa per quanto riguarda il rispetto della dignità umana delle persone transgender, transessuali, intersessuate (morbosità);
- nozionistica nel fornire le adeguate informazioni sulla diversità tra identità di genere e orientamento sessuale (ignoranza)
- grammaticale riguardo la declinazione del maschile e femminile (un esempio su tutti: "Maria è UNA transessuale", "Mario è UN transessuale", e quindi: "LA transessuale Maria" e "IL transessuale Mario" ed entrambe le persone dovrebbero avere coniugato il termine transessuale secondo il loro sesso di elezione e non quello genetico)
E' evidente a tutti che il pessimo trattamento mediatico ricevuto dalle persone transessuali e transgender non è frutto di sola ignoranza ma anche, spesso, di volontaria chiusura e prevenzione moralistica.
Soltanto un movimento transgender, transessuale ed intersessuato forte e capace di imporre la propria voce potrà, nel tempo, modificare ignoranza e prevenzione nei nostri confronti.

Parte quarta

Le forme di lotta per l'emancipazione

Un movimento di emancipazione, di liberazione, di lotta per i diritti civili deve necessariamente individuare le forme e le modalità per esprimere le proprie istanze in una prospettiva vincente.

DIALOGO CON LE ISTITUZIONI
E' indispensabile porsi come soggetto rappresentativo delle istanze delle persone transessuali, transgender ed intersessuate. Conquistare spazi di recupero per le persone transgender e transessuali abbandonate da famiglia e società, essere strumento di informazione e controinformazione rispetto ai diritti acquisiti, proporsi come soggetto capace di elaborare testi di legge a favore della promozione dei diritti umani delle persone transessuali, transgender ed intersessuate sono tutti strumenti essenziali per un rapporto tendenzialmente costruttivo nei confronti delle amministrazioni locali e del potere politico nazionale, europeo, transnazionale.

AZIONE DIRETTA NON VIOLENTA
Dove l'azione pressante di sensibilizzazione nei confronti del potere politico non desse alcun risultato, il movimento transessuale dovrebbe essere capace di intraprendere anche azioni dirette di disobbedienza civile non violenta. Azioni dimostrative, digiuni e forme di protesta anche in forma "clamorosa" al fine di attirare l'attenzione di media e politica, sono strumenti leciti per qualunque movimento di liberazione che si trovi di fronte ad un potere politico completamente sordo alle proprie istanze di libertà riguardo il diritto ad esistere ed alle pari opportunità.
Forme di resistenza passiva ed attiva contro la repressione poliziesca e/o militare del potere politico fanno parte della storia del movimento GLBT. Transessuali e transgender si sono trovati spesso in prima fila in queste forme di lotta (vedi ad es. "Stonewall") ed esse fanno parte integrante del patrimonio politico di chiunque si riconosca nel presente Manifesto.

LOTTA DI LIBERAZIONE
Nei paesi in cui i diritti civili siano totalmente aboliti per tutti ed/od in cui la condizione transessuale sia punita con il carcere o la pena di morte, il movimento transgender potrà legittimamente far parte integrante dei movimenti di liberazione dei popoli o difendere se stesso dall'aggressione armata o da un potere giudiziario repressivo.


Parte quinta

Le forme associative, i servizi

Il movimento transgender/transessuale è tradizionalmente un movimento di controinformazione (intesa come demolizione di pregiudizi e veicolo di una visione corretta realistica delle realtà T*), di servizi, di assistenza. E' un patrimonio da non disperdere. Per quanto sia giusto lottare perché la società riconosca a transgender e transessuali dignità umana e pari opportunità attraverso leggi e cambiamenti culturali, è giusto altresì che le stesse persone transessuali/transgender si impegnino a fornire conforto, aiuto, supporto, servizi ad altre nella medesima condizione, essendo le più indicate a farlo. Sarà importante sviluppare servizi di consultorio, di primo ascolto, di informazioni, gestiti dalle associazioni transessuali e transgender.
Per questo motivo la forma associativa più indicata per questo tipo di servizi è quella dell'associazione di volontariato.
Inoltre, per la promozione del lavoro sarebbe opportuno intraprendere iniziative imprenditoriali sotto forma di cooperative.
Al di là di quanto dicono le leggi attuali, fino a quando la discriminazione sul lavoro per le persone transessuali e transgender sarà presente, eventuali imprenditori transessuali dovrebbero sentirsi moralmente legittimati ad assumere prevalentemente persone transessuali e transgender nella propria azienda.
Sarà inoltre da ritenersi moralmente ineccepibile ogni forma di lobbing di lavoro e di altro genere che il movimento e gruppi di persone transessuali/transgender siano in grado di mettere in atto.

Parte sesta

L'internazionale transgender

Il movimento transgender e transessuale, negli ultimi venti anni, è uno dei più vitali ed attivi. L'associazionismo transgender e transessuale nel mondo (in modo particolare in USA) è straordinariamente e capillarmente diffuso. A questa grande diffusione non ha finora corrisposto però alcun tipo di coordinamento transnazionale davvero efficace.
Compito essenziale di chi si riconosce nel Manifesto Azione Trans è quello di proporre ed organizzare un coordinamento internazionale tra tutti i gruppi di azione transgender e transessuale nel mondo, al fine di individuare obiettivi e perseguirli con la massima energia possibile.

Parte settima

Conclusioni

Il Manifesto "Azione Trans":
- si propone di raccogliere, democraticamente e pariteticamente, tutte le istanze, le energie umane, la capacità di pensiero e di elaborazione politica e culturale delle persone transessuali, transgender ed intersessuate di tutto il mondo, al fine di ottenere il pieno godimento dei diritti sociali e politici in una visione dell'umanità non segregata all'obbligo di appartenenza al genere "maschile" o "femminile";
- promuove la libertà di essere "maschi", "femmine" od altro intermedio a prescindere dalle predeterminazioni genetiche e culturali: l'essere "maschio", "femmina" od altro coincide quindi con la percezione di sé in quanto "maschio" o "femmina" od altro.
- rivendica che le differenze, le sfumature dell'identità di genere sessuale non vengano esaurite nelle polarità culturali stereotipate o strettamente genetiche di "maschio" e "femmina": le identità di genere sessuale sono molteplici ed hanno tutte pari dignità di esistere;
- non intende abbattere il concetto di "maschile" e "femminile", di "uomo" e di "donna, anzi intende esaltarne il significato profondo attraverso il diritto delle persone di scegliere l'appartenenza ad uno piuttosto che all'altro in base al proprio sesso psicologico e parimenti attraverso il diritto delle persone di non riconoscersi in nessuna di entrambe le polarità

* Anche volendosi limitare ad un mero esame fisico dei genitali, appare chiaro che maschile e femminile presentano molte analogie nei caratteri sessuali primari: testicoli/ovaie; pene/clitoride; ghiandole mammarie presenti in entrambi i sessi principali: ciò a testimoniare come i sessi si siano sviluppati da un individuo base comune e quanto essi mantengano sempre un collegamento e siano sovrapponibili anche quando si collocano ai due estremi maschio/femmina.
Nel medioevo si pensava esistesse un solo sesso che si differenziava in femmina o maschio a seconda che i genitali si sviluppassero esternamente o internamente: di conseguenza, le ovaie di una donna erano considerati come testicoli 'non scesi', ed è interessante vedere quanto l'intuizione umana si sia avvicinata alla verità anche senza l'ausilio di studi ed apparecchiature scientificamente avanzati. E' stato osservato, infatti che il feto umano -pur avendo scritto nei geni il proprio destino sessuale anatomico- è inizialmente neutro, e solo dopo qualche mese si sviluppa in senso maschile o femminile: i cromosomi sessuali x e y predispongono che ad un dato momento dello sviluppo embrionale scatti la produzione di ormoni rispettivamente femminili o maschili, i quali caratterizzano il sesso del nascituro in un senso o nell'altro (ove non vi sia corredo cromosomico comprendente XXY o X, che darebbe invece origine ad una situazione di intersessualità). Solo conseguentemente avviene anche la sessualizzazione del cervello, che caratterizza l'identità di genere della persona. Nella maggioranza dei casi, la sessualizzazione della psiche è in accordo con i cromosomi sessuali.
Alcune ipotesi scientifiche sulle cause del transessualismo si basano sulla possibilità che influenze esterne (assunzione di ormoni -maschili o femminili- da parte della madre durante il periodo di gestazione, o semplicemente eccesso di ormoni -maschili o femminili- prodotti dalla madre in gestazione) possano influenzare questo processo ed innescare una sessualizzazione della psiche opposta a quella genitale, con conseguente contrastante identificazione di genere.
Altre teorie sostengono che siano invece fattori interni a modificare questo schema, per cui un piccolissimo gene 'fuori posto' può causare delle 'anomalie', o meglio delle variazioni sul tema.
E' opportuno considerare inoltre che le cause di un transessualismo o di una non piena identificazione in uno dei due generi principali potrebbero essere non uno ma una somma di fattori biologici chimico/fisici e/o psicologici socio-ambientali. Ma al dilà delle varie ipotesi, che tali rimangono ed hanno quindi poco o nullo valore scientifico, è fatto inconfutabile che in natura non ci troviamo mai in presenza di meccanismi automatizzati e sempre uguali e che da ciò deriva l'infinita varietà di sfumature -anche sessuali- di cui è composta l'umanità.

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  • persone di sesso biologico e psicologico maschile possono essere attratte da persone di sesso biologico e psicologico femminile (eterosessualità maschile)
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  • persone di sesso biologico/psicologico maschile possono essere attratte da persone di sesso biologico femminile e sesso psicologico maschile (transgender "ftm") (omo to trans/sessualità maschile)
  • persone di sesso biologico/psicologico femminile possono essere attratte da persone di sesso biologico femminile e sesso psicologico maschile (transgender "ftm") (etero to trans/sessualità femminile)
  • persone di sesso biologico/psicologico femminile possono essere attratte da persone di sesso biologico maschile e sesso psicologico femminile (transgender "mtf") (omo to trans/sessualità femminile - lesbotrans/sessualità femminile)
  • persone di sesso biologico e psicologico maschile o femminile possono essere attratte indifferentemente da persone di sesso biologico/psicologico maschile o femminile (bisessualità e pansessualismo)

Fine prima stesura Genova 28 novembre 2001
Fine seconda stesura Genova 25 dicembre 2001
Fine terza stesura Genova 26 dicembre 2001
Fine quarta stesura Genova 21 gennaio 2002
Fine quinta stesura Genova 25 gennaio 2002
Fine sesta stesura Genova 12 febbraio 2002
© "Crisalide AzioneTrans - Genova" & Mirella Izzo
Hanno fino ad ora collaborato o fornito pareri utili:
Matteo Manetti (vicepresidente Crisalide AzioneTrans)
Davide Tolu (consigliere Crisalide AzioneTrans)
Daniele Marinelli (consigliere Crisalide AzioneTrans)
Katia Sopranzetti,
Anna Cohen,
Gigliola Toniollo (responsabile nazionale Ufficio Nuovi Diritti C.G.I.L.)
e l'assemblea nazionale dei soci di Crisalide del 2001

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