XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI --------------------------------------------------------------------------------
Norme in materia di adeguamento del nome Presentata il 1^ luglio 2002 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. 1. La persona che vuole cambiare il nome in quanto,
in ragione della propria identità di genere e della difformità
tra aspetto esteriore e nome anagrafico, sente di non appartenere al
sesso indicato nel suo atto di nascita presenta apposita domanda al
sindaco del luogo di residenza. Art. 2. 1. Il sindaco di cui all'articolo 1, comma 1, decide
sulla domanda di cambiamento del nome entro un mese dalla presentazione
della stessa, sentiti i pareri della persona richiedente e del medico
specialista o dello psicologo che la ha in cura, il quale, sulla base
della formazione e dell'esperienza professionali acquisite, sia esperto
nelle problematiche relative al transessualismo ed alle identità
di genere. Art. 3. 1. A tutela della riservatezza della persona richiedente, è esclusa l'affissione del decreto del giudice tutelare emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nell'albo pretorio del comune presso il quale è stata presentata la domanda di cambiamento del nome. Art. 4. 1. Il decreto che dispone il cambiamento del nome è
annotato negli atti dello stato civile della persona richiedente. Art. 5. 1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'uso personale o da parte di terzi del nome precedente è perseguibile ai sensi degli articoli 494, 495 e 496 del codice penale, fatta salva la sussistenza di ulteriori fattispecie delittuose.
1. Al procedimento per il cambiamento del nome previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. |