XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2990
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Onorevoli
Colleghi! - L'articolo 89 del regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato l'ordinamento
dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, ha
disciplinato le modalità per le modificazioni del nome (da intendere
come prenome, ai sensi dell'articolo 6 del codice civile) e del cognome.
La disposizione prevede che, "salvo quanto disposto in materia
di rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio
nome un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo
o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda
al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella
cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove
si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce".
Con la presente proposta di legge si fornisce una interpretazione autentica
della citata disposizione, esplicitando che, solo in caso di richiesta
di cambiamento del cognome, sia imposta la condizione che esso sia "ridicolo
o vergognoso" oppure che "riveli origine naturale".
Si tratta di una interpretazione perfettamente coerente con la lettera
e con il senso logico e giuridico della disposizione: con la lettera
in quanto la disposizione indica chiaramente le due diverse situazioni,
separandole con un "ovvero"; con il senso logico e giuridico
in quanto, trattando del nome, si prevede anche la possibilità
di aggiunta di un altro nome, cosa che non avrebbe alcun senso se effettuata
per ovviare al "ridicolo o vergognoso". Inoltre, nella stragrande
generalità dei casi, sono i cognomi (e non i nomi) ad indicare
origini naturali.
Questa interpretazione risultava ancora più evidente nel citato
regio decreto n. 1238 del 1939, in cui le differenti condizioni previste
a seconda che si intendesse cambiare il nome od il cognome erano chiaramente
esplicitate anche dal capo II del titolo VIII, intitolato "Dei
cambiamenti e delle aggiunte dei nomi e dei cambiamenti di cognomi in
casi speciali".
Con questa interpretazione si rende più agevole il cambio del
nome quando esso, pur non essendo "ridicolo o vergognoso"
secondo il comune sentire, è tale o comunque sgradevole - per
i più diversi motivi - per chi lo porta.
In tale modo si potrebbe anche rendere meno penosa la situazione di
chi porta - con grave disagio psicologico ed esistenziale - un nome
che indica un sesso non più corrispondente all'aspetto esteriore,
risolvendo, nel contempo, i non pochi problemi pratici e giuridici che
molti cittadini incontrano nella vita quotidiana (identificazione ai
fini dello svolgimento di pratiche burocratiche, postali, bancarie,
registrazione in alberghi, eccetera).
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