PROMEMORIA
SULLE QUESTIONI SANITARIE PER LA COMMISSIONE SUI DIRITTI DELL'IDENTITA'
DI GENERE PRESSO IL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Sinteticamente
si elencano alcune proposte operative da presentare al Ministero della
Sanità, riguardanti problematiche inerenti il percorso di transizione
delle persone transessuali e transgender.
Premesso che il Disturbo dell'Identità di Genere è a tutti gli effetti
considerato una patologia (vedi DSM IV e ICD 10) che trova remissione
esclusivamente attraverso l'adeguamento del sesso fisico a quello psicologico,
si sottopongono alla Commissione le seguenti proposte operative:
1)
vista la "cronicità" del Disturbo dell'Identità di Genere e la necessità
di sottoporsi sia a test ematochimici, sia ad esami strumentali, sia a
terapia ormonale sostitutiva per tutta la vita, si richiede l'esenzione
totale per la prescrizione di estrogeni, progestinici, antiandrogeni e
testosterone e per test diagnostici quali: ecografia pelvica, mammaria
(per mtf), alto addome (fegato), dosaggio ormonale, valori funzionalità
epatica, valori della coagulazione (protrombina, appt, fibrinogeno, antitrombina
III, proteine c ed s, omocisteina) ed altri esami indirettamente collegati
ai possibili effetti collaterali della terapia ormonale (vedi ad. es.
la rilevazione del K, Na ed altri sali per chi assume Spirolonactone come
antiandrogeno)
2)
la copertura da parte del S.S.N di tutti gli interventi chirurgici e chirurgico
estetici relativi alle modificazioni dei caratteri sessuali secondari.
Ad oggi la situazione è la seguente:
- per i transessuali ftm (ginoandroidi): copertura totale degli interventi
sui genitali e sul seno (isterectomia, falloplastica, mastectomia) a seguito
di sentenza da parte del Tribunale (ex legge 164/82)
- per le transessuali mtf (androginoidi): parziale copertura sull'intervento
ai genitali (vaginoplastica) a seguito di sentenza di autorizzazione da
parte del Tribunale (ex legge 164/82). Si intende tale copertura come
parziale in quanto che il tutore vaginale - costo intorno ai 2 milioni
ed indispensabile per il decorso post operatorio - è attualmente a carico
della paziente. Nessuna copertura da parte del SSN per indispensabili
interventi sui caratteri sessuali secondari quali: mastoplastica additiva,
rimozione barba (laser terapia, elettrocoagulazione). A questo proposito
si fanno notare alcune evidenti incongruenze di trattamento tra transessuali
ginoandroidi e androginoidi. Mentre per i primi anche il trattamento sui
caratteri sessuali secondari è coperto dal SSN ma solo dopo sentenza del
Tribunale, per le transessuali androginoidi non vi è alcuna copertura
ma vi è -a proprie spese - libero accesso ad interventi su caratteri sessuali
significativi senza alcuna autorizzazione.
La legge 164 peraltro non fa alcun cenno ai caratteri sessuali secondari.
L'art. 3 della sunnominata legge infatti recita: "Il tribunale, quando
risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In
tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato,
dispone la rettificazione in camera di consiglio."
Una corretta interpretazione dell'articolo dovrebbe prevedere la non subalternità
della libertà di sottoporsi a modifiche sui caratteri sessuali secondari
rispetto alle sentenze dei Tribunali, in quanto quest'ultime non danno
corso all'autorizzazione di rettificazione in camera di consiglio, per
interventi di rettificazione a carico dei caratteri sessuali secondari.
Tali trattamenti dovrebbero quindi far parte, alla pari della terapia
ormonale sostitutiva, di un iter terapeutico liberamente stabilito dai
medici curanti e concordato con il paziente transessuale. Come tali dovrebbero
essere tutti a carico del SSN.
Per quanto concerne la mastoplastica additiva - al fine di evitare abusi
- potrebbero istituirsi delle tabelle che rapportino i parametri fisici
dell'individuo (peso, altezza, giro-torace) a misure di seno compatibili
con un aspetto femminile armonico, al quale il chirurgo plastico che segue
la paziente transessuale dovrà attenersi.
Nel caso in cui tali parametri fossero raggiunti mediante la sola terapia
estrogenica, l'intervento dovrebbe essere considerato esclusivamente "estetico"
e quindi a carico della paziente.
Per quanto concerne la rimozione della barba, essa rappresenta - così
come per i transessuali gino-androidi la presenza del seno - il più grave
fattore di disagio di genere e come tale dovrebbe far parte integrante
dell'iter verso la rettificazione di genere sessuale, anche per porre
fine a situazioni che vedono ancora oggie tribunali che autorizzano all'intervento
sui genitali transessuali che, per motivi economici, non hanno ancora
provveduto alla rimozione della barba….
3)
L'inserimento del "Disturbo dell'Identità di Genere" (d'ora in poi DIG)
tra le indicazioni terapeutiche per i farmaci normalmente utilizzati per
la terapia ormonale sostitutiva (estrogeni, progestinici, antiandrogeni,
testosterone). Attualmente nessun farmaco comunemente usato per le persone
transessuali ha come indicazione il DIG, in quanto tale patologia non
è prevista nell'elenco del Ministero della Sanità.
Tale situazione determina:
- la teorica non prescrivibilità da parte dei medici curanti di tali farmaci
per pazienti transessuali
- difficoltà legali nello stabilire responsabilità nel caso di effetti
collaterali gravi e non previsti
- confusione sulla prescrivibilità di tali farmaci con copertura del SSN.
Situazione che sta determinando trattamenti diversi tra estroprogestinici
ed antiandrogeni (a carico del SSN ma per altre patologie) e testosterone
(non coperto in ogni caso).
Oltre a ciò si realizzano differenti interpretazioni della norma (assente!)
in diverse province italiane sulla copertura degli estroprogestinici ed
antiandrogeni per persone transessuali. (ci risultano almeno due province
italiane nelle quali tali farmaci non vengono venduti a persone transessuali
con ricette del SSN).
Sarebbe pertanto auspicabile una omogeneizzazione di trattamento, prevedendo
il DIG tra le patologie curabili con terapia ormonale. Per stabilire quali
estroprogestinici, antiandrogeni e testosterone siano utili ed utilizzabili
nella terapia ormonale sostitutiva per persone transessuali, sarebbe utile
che il Ministero della Sanità ascoltasse anche le indicazioni di esponenti
ed associazioni mediche e di tutela dei diritti delle persone transessuali
quali l'ONIG, il Mit, Crisalide AzioneTrans, Arcitrans, Ufficio Nuovi
Diritti C.G.I.L.
Genericamente si consiglia di autorizzare estroprogestinici ed antiandrogeni
sia nelle forme orale, iniettabile, patches, gel.
L'utilizzo degli analoghi dell'LHRH (decapetyl - triptorelina ed altri)
- a causa del loro alto costo - potrebbero essere autorizzati esclusivamente
su pazienti transessuali minorenni al fine di "congelare" lo status ormonale
fino al raggiungimento della maggiore età, nel caso in cui, medico curante,
paziente e famiglia ritenessero utile tale attesa o - per chiunque - in
casi di intolleranza verso altri e più comuni farmaci antiandrogeni (flutamide,
ciproterone acetato, spirolonattone)
4)
I ricoveri presso le strutture ospedaliere, per qualsiasi ragione essi
avvengano, dovrebbero prevedere per le persone transessuali che possano
dimostrare di essere in percorso di transizione e in "Real Life Test"
la sistemazione nei reparti del sesso psicologico (di arrivo) e non quello
genetico ed anagrafico (di partenza).
A tal fine sarebbe auspicabile che anche il Ministero della Sanità si
facesse promotore della possibilità del cambio anagrafico del nome nel
momento in cui la persona inizia la propria terapia ormonale ed il proprio
"Test della Vita Reale".
5)
Al fine di dare una concreta applicazione della legge 164/82, dovrebbero
essere istituiti dei centri regionali interdisciplinari che possano seguire
il paziente transessuale dal punto di vista psicologico, endocrinologico,
dermatologico (laser o elettrocoagulazione), chirurgico (caratteri sessuali
primari e secondari), medico-legale (perizia da presentare in Tribunale).
Si coglie l'occasione per evidenziare l'estrema utilità della figura del
medico-legale presso tali Centri in quanto essi possono fornire una perizia
che potrebbe essere accettata in prima istanza dai Tribunali. Attualmente
infatti la persona transessuale di norma porta una propria perizia di
parte (a pagamento) e successivamente subisce - di nuovo a proprie spese
- un nuovo esame con altra perizia da parte di CTU nominati dal Giudice.
Tale doppio esame rappresenta - oggettivamente - un business di svariati
milioni a pagato esclusivamente dalla persona transessuale, che poco ha
a che fare con le necessità della legge. In più esso è spesso di scarsa
utilità in quanto alcuni test diagnostici tra i più comuni (Rorchach)
non possono venire eseguiti due volte se non a distanza di molti anni.
In questo senso il Ministero della Sanità potrebbe cercare un'intesa con
il Ministero di Grazia e Giustizia al fine di considerare le perizie prodotte
da medici legali del ssn, non come perizie di parte ma come atti ufficiali
accettabili in prima istanza dal Tribunale.
Con
la speranza di accoglimento delle proposte sopra elencate si resta a disposizione
per ulteriori chiarimenti.
A
cura di: Mirella Izzo
Hanno
collaborato: Matteo Manetti Davide Tolu
Genova,
10 febbraio 2001
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