XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3031
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DEIANA, TITTI DE SIMONE, ANNUNZIATA, BELLILLO, BUFFO,
MAURA COSSUTTA, GRIGNAFFINI, MANTOVANI, MASCIA, PISAPIA,
REALACCI, ROCCHI, RUSSO SPENA, SODA, TIDEI, VALPIANA, VENDOLA,
ZANELLA, ZANOTTI
Norme sul cambiamento del nome e sull'adeguamento
dei nomi all'identità di genere
Presentata il 16 luglio 2002
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Il diritto al nome è personale e inviolabile.
2. E' altresì personale e inviolabile il diritto di ognuno alla
scelta del proprio nome, anche in contrasto con quello imposto alla
nascita che può essere cambiato per libera determinazione dell'interessato.
3. Salvo i casi previsti dall'articolo 2, è fatto divieto a qualunque
persona, ente o pubblica autorità di inibire, ostacolare o rendere
inefficace l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Procedimento).
1. Il cittadino maggiorenne che intende cambiare il
proprio nome o aggiungere al proprio un altro nome, anche fuori dei
casi previsti dall'articolo 89 del regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, deve farne
richiesta al sindaco del comune di residenza.
2. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1,
il sindaco ordina all'ufficiale di stato civile l'iscrizione del nuovo
nome o del nome aggiunto all'originario, previo riscontro della correttezza
e della conformità dei dati documentali fornitigli e dopo eventuale
audizione personale, per chiarimenti, del richiedente.
3. Ove sussistano gravi motivazioni di carattere giudiziario, ovvero
amministrativo, il sindaco sospende il procedimento di cambiamento del
nome informandone, contestualmente, l'interessato. Cessata o rimossa
la causa ostativa, il procedimento è immediatamente riattivato
in assenza di formale rinuncia da parte del richiedente.
4. Avverso il provvedimento di sospensione del sindaco o in caso di
violazione del termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al
giudice tutelare competente per territorio.
Art. 3.
(Onomastica di genere).
1. Salvi i casi disciplinati dall'articolo 2, allo
scopo di armonizzare o adeguare i segni distintivi della persona alla
sua evoluzione esistenziale, può essere richiesto il cambiamento
del nome imposto alla nascita anche per quanto concerne il genere onomastico
dello stesso.
2. Nei casi di richiesta di cambiamento del nome ai sensi del comma
1 del presente articolo e ad integrazione del procedimento di cui all'articolo
2, l'interessato deve indicare i nominativi di tre testimoni, anche
legati da rapporti di parentela o consanguineità con il richiedente,
che ne confermino i contenuti e le motivazioni.
3. Il sindaco provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza,
alla convocazione dell'interessato e dei testimoni per la loro audizione
da eseguire personalmente o tramite l'intervento di un funzionario comunale
a ciò delegato. Entro cinque giorni dall'audizione, il parere
del sindaco deve essere notificato, tramite messo comunale, al giudice
tutelare competente per territorio.
4. Il giudice tutelare, assunte le informazioni ed operato il controllo
di conformità circa i requisiti legali dell'istanza, entro cinque
giorni dal ricevimento, provvede con decreto motivato a convalidare
o non convalidare il parere del sindaco e ne dà immediata comunicazione
allo stesso.
5. Contro il provvedimento del giudice tutelare, entro il termine di
un mese, l'interessato può proporre ricorso al tribunale competente
per territorio. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione
delle parti, che possono stare in giudizio anche senza nominare un difensore,
e può sospendere il provvedimento anche prima della conclusione
del processo, se perviene richiesta in tale senso da parte dell'interessato.
La decisione sul ricorso è assunta in camera di consiglio.
Art. 4.
(Tutela della riservatezza).
1. Per tutti i casi contemplati dalla presente legge,
l'iscrizione del nuovo nome sui registri di stato civile produce l'immediata
cancellazione del nome imposto alla nascita dalla documentazione, su
materiale cartaceo o telematico, con assoluto divieto per chiunque di
usarlo, richiamarlo in atti o divulgarlo sotto ogni forma o modo.
2. Ferme restando le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni, l'uso personale o da parte di terzi del
nome precedente è perseguibile a norma degli articoli 494, 495
e 496 del codice penale, fatta salva la sussistenza di ulteriori fattispecie
delittuose.
Art. 5.
(Reversibilità).
1. La persona che ha ottenuto il cambiamento del nome,
anche per quanto concerne il genere onomastico, può in qualunque
momento riassumere il nome imposto alla nascita.
2. Il diritto di reversibilità di cui al comma 1 si esercita
mediante comunicazione scritta, ovvero dichiarazione orale resa personalmente
al sindaco o al funzionario delegato del comune presso il quale è
stato eseguito il cambiamento del nome, che procedono al ripristino
dell'iscrizione originaria nei registri dello stato civile.
Art. 6.
(Cambiamento del nome
in casi particolari).
1. In caso di necessità e urgenza, ovvero qualora
la persona versi in condizioni di grave infermità o di pericolo
di vita, in deroga alle norme del procedimento ordinario previsto agli
articoli 2 e 3, deve darsi luogo ad immediato accoglimento della richiesta
o dell'istanza dell'interessato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il sindaco del comune di residenza
dell'interessato valuta la documentazione sanitaria o amministrativa
e, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ovvero
assunte le informazioni e compiuti gli eventuali accertamenti, provvede
a disporre il cambiamento del nome entro le quarantotto ore successive
al ricevimento della richiesta o dell'istanza.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. L'articolo 35
e il comma 4 dell'articolo 110 del regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono abrogati.
2. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164,
sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo precedente accoglimento
dell'istanza di cambiamento del nome e del suo genere".
relazione
indice proposte di legge